Cass. Pen. Sez. IV n. 46386/2015
Il prelievo ematico richiesto dalla PG è nullo se non è preceduto da avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia
In caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico è nullo se é non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
In tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione della guida in stato di ebbrezza, possono verificarsi due differenti situazioni, a seconda che il prelievo del sangue venga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche allo scopo di valutare la necessità di sottoporre l’interessato ad adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della polizia giudiziaria, qualora i medici abbiano ritenuto di non sottoporre l’interessato a cure mediche ed a prelievo ematico. Nella prima ipotesi, l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è prevista dalla legge all’art. 186, comma 5 cod. strada, con la conseguenza che non vi è la necessità di avvisare il conducente, a tutela del proprio diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Nel secondo caso, invece, in tema di guida in stato di ebbrezza, se i sanitari hanno ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l’avviso dell’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, secondo quanto previsto dall’art. 180 c.p.p. richiamato dall’art. 182, comma 2, c.p.p..
A riguardo si è pronunciata la IV Sez. Pen. della Suprema Corte, stabilendo che: "In caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico è nullo se é non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".
E’ chiaro che se l’analisi del tasso alcolemico si è svolto in palese contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, si determina la nullità degli accertamenti effettuati che inficiano l’unica prova della guida in stato di ebbrezza.
In tema di accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione della guida in stato di ebbrezza, possono verificarsi due differenti situazioni, a seconda che il prelievo del sangue venga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, anche allo scopo di valutare la necessità di sottoporre l’interessato ad adeguate cure farmacologiche, ovvero a mera richiesta della polizia giudiziaria, qualora i medici abbiano ritenuto di non sottoporre l’interessato a cure mediche ed a prelievo ematico. Nella prima ipotesi, l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è prevista dalla legge all’art. 186, comma 5 cod. strada, con la conseguenza che non vi è la necessità di avvisare il conducente, a tutela del proprio diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Nel secondo caso, invece, in tema di guida in stato di ebbrezza, se i sanitari hanno ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche e a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica presuppone l’avviso dell’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, secondo quanto previsto dall’art. 180 c.p.p. richiamato dall’art. 182, comma 2, c.p.p..
A riguardo si è pronunciata la IV Sez. Pen. della Suprema Corte, stabilendo che: "In caso di incidente stradale, il prelievo ematico che non sia già stato effettuato dal personale sanitario, ma sia richiesto dalla Polizia giudiziaria all’esclusivo fine dell’accertamento del tasso alcolemico è nullo se é non preceduto dall’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".
E’ chiaro che se l’analisi del tasso alcolemico si è svolto in palese contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, si determina la nullità degli accertamenti effettuati che inficiano l’unica prova della guida in stato di ebbrezza.
Articolo del: