Cassazione ed esame diretto dei CCNL


La sentenza Cass. 5533/2016 ha segnato una svolta nella giurisprudenza del diritto del lavoro
Cassazione ed esame diretto dei CCNL

La sentenza Cass. 5533/2016 (pres. Macioce) ha segnato una svolta nella giurisprudenza del diritto del lavoro stabilendo in sede di legittimità l’esame diretto dei CCNL. In realtà la strada era già stata aperta tre anni prima da Cass. 6335/2014, che aveva infatti enunciato questo principio: “La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2 è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto: sicché, anch'essa comporta l'interpretazione dalla Corte di cassazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (articolo 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione. E pertanto senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti”.

Tuttavia, solo con la successiva sentenza del 2016 il diverso orientamento si è trovato ad esser rivendicato come superamento definitivo (fino – s’intende – al prossimo ripensamento) della precedente giurisprudenza, che viene citata. Che significa ciò e cosa ne è seguito?

La sentenza di Cass. 9054/2013 (pres. Miani-Canevari) è espressamente indicata, nella sentenza in questione, come la capo-fila del passato orientamento. La parte ricorrente aveva contestato la decisione della Corte d’Appello, che, interpretando il CCNL, aveva escluso dal computo della tredicesima e dal ricalcolo delle festività determinati compensi aggiuntivi.

La Cassazione aveva respinto l’impugnazione, rilevando che il ricorso era carente di critiche alle argomentazioni del giudice di merito, in tal modo mancando di contrastarne le affermazioni e soprattutto: “nel contestare l'interpretazione della disciplina collettiva quale operata dalla Corte territoriale i ricorrenti, sebbene deducano, nella rubrica del motivo, la violazione di plurimi criteri ermeneutici, in concreto non precisano, come era loro onere, in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si è discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li ha applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di tali pattuizioni collettive non è infatti consentito il riesame del merito in sede di legittimità.

Quindi, malgrado la riforma nel 2006 dell’art. 360 c.p.c. n. 3, la giurisprudenza riteneva che l’esame dei CCNL da parte del giudice di legittimità fosse possibile solo per violazione delle leggi inerenti i canoni ermeneutici o per insufficiente o contraddittoria motivazione del giudice di merito.

Va notato che però nel 2012 l’art. 360 n. 5 era stato mutato: invece che per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” si poteva procedere solo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”.

L’interpretazione di un CCNL da parte di un giudice di merito era divenuto meno facilmente attaccabile in Cassazione. Ferma restando comunque la necessità di congrua motivazione, restava intatta la possibilità di ricorso per violazione di legge inerente i canoni ermeneutici, che però incontrava i limiti rappresentati dal “vasto campo della discrezionalità del giudice, cui è rimesso il giudizio di fatto” (Lombardo - La natura del sindacato della Corte di Cassazione cit. in Santangeli – Il controllo del giudizio del fatto in Cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite).

Ad aggravare il tutto nel 2012 era stato introdotto anche l’art. 348 ter co. 4 e 5 c.p.c., che esclude il ricorso ex art. 360 n. 5, qualora il giudice d’appello abbia confermato il primo giudizio con le sue stesse argomentazioni e questa circostanza si era appunto verificata nel caso del ricorso su cui i giudici di Cass. 5533/2016 si erano dovuti occupare. Inoltre la sentenza del giudice d’appello era stata congruamente motivata e con richiamo alle norme di legge ed appariva pertanto inattaccabile sia ex art. 360 n. 4 (cui si ricorre in assenza del n. 5, vecchia versione) sia per violazione di legge.

Cass. 5533/2016 ha superato questa difficoltà, rivendicando l’esame diretto del CCNL e, dichiarando di valutare la norma contrattuale nel suo complesso interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, opera una distinzione tra personale addetto al trasporto di effetti postali e quello addetto al recapito pacchi. Naturalmente chi recapita i pacchi anche li trasporta, ma questa distinzione consente alla Cassazione di ritenere che il CCNL abbia inteso riservare le indennità de quibus solo a chi trasporta e non anche a chi, dopo aver trasportato, anche recapita.

Significativamente Cass.5533/2016 dichiara di non accogliere la tesi dei lavoratori e ad essa rivolge direttamente la sua critica, quasi sia un terzo giudice di merito e non il Giudice di legittimità. Veniamo in tal modo a conoscere l’opinione autorevolissima della Cassazione, ma non se, ed in qual modo, il Giudice di merito abbia errato nell’applicare i canoni legali di ermeneutica.

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di Avv. Pietro Bognetti

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