Multe sotto i mille euro, non è necesario lo sgravio


Cassazione: per i debiti erariali sotto i mille euro lo stralcio è automatico senza sgravio
Multe sotto i mille euro, non è necesario lo sgravio

L'ordinanza n. 1151/2020 della Cassazione ha affermato che in virtù di quanto previsto dall'art 4 del Decreto legge n. 119/2018, i debiti erariali che non superano i mille euro e che risultano affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono da considerarsi annullati automaticamente, senza la necessità che l'ente impositore provveda formalmente allo stralcio degli stessi.

Il caso: un cittadino ricorreva al Giudice di Pace avverso una cartella di pagamento di 226,22 euro notificatagli a causa della violazione del codice della strada. Nel ricorso l'opponente rilevava la decorrenza dei termini previsti dal Dpr 602/1973 e l'illegittimità della maggiorazione applicata. Il Giudice di Pace però respingeva l'opposizione ed il multato decideva di ricorrere in Tribunale per appellare la decisione di primo grado, ma anche in questa sede andava incontro a un rigetto.

Risultato soccombente in primo e secondo grado, l'opponente ricorreva in Cassazione sollevando due motivi di ricorso. L'opposta Equitalia non svolgeva in questa sede alcuna attività.

La Cassazione con ordinanza n. 1151/2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti poiché l'art 4 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, ha previsto che per i debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo inferiore ai 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono da considerarsi automaticamente annullati.

La Cassazione ha precisato, inoltre, che "l'annullamento del debito disposto dallo ius superveniens opera immediatamente, ipso iure, stante l'espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del conseguenziale provvedimento di sgravio da parte dell'agente di riscossione. Trattasi, infatti, di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell'effetto sostanziale dell'estinzione del debito".

 

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di Avv. Alessandro D'Agostino

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