Cassazione: no provvigioni a chi non è in regola


Una recente sentenza, particolarmente importante ed espressa dalle Sezioni Unite, ha chiarito che esiste un solo tipo di Mediatore: quello regolare
Cassazione: no provvigioni a chi non è in regola
La recente sentenza della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 19161/2017) ha finalmente chiarito che ai fini della mediazione di beni immobili o di aziende, gli unici soggetti abilitati a svolgere tale funzione sono solamente gli iscritti nel ruolo di cui alla Legge n. 39 del 1989 (ora, ex D. Lgs. n. 59 del 2010, nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio). Questa circostanza fa sì che chi non è iscritto non ha nessun diritto alla provvigione. Cio' vale sia per la cosiddetta mediazione tipica , cioè quando l'opera svolta dal mediatore è di messsa in contatto fra le parti in modo neutrale, sia quando lo stesso agisca in modo atipico per conto di una sola delle parti (mandatario a titolo oneroso che svolga quindi un'attività mediatoria unilaterale).
Il requisito dell'iscrizione è condizione essenziale ed inderogabile sia nel caso che la mediazione venga svolta da soggetto che operi in modo professionale, sia da soggetto che operi in modo saltuario od occasionale. In entrambe le tipologie di operatività, quindi, sempre e comunque deve esserci l'iscrizione al ruolo.
L'assenza di tale essenziale requisito, esclude, ai sensi dell'art. 6 della legge 39/89, il diritto alla provvigione, ed il contravventore è punito, ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 296/06, con la sanzione amministrativa da Euro 7.500,00 a Euro 15.000,00, olltre la restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
Dunque, seppure dopo tanto tempo, la Cassazione ha emesso una sentenza netta, chiara, esaustiva, che potrà porre fine a tutta una serie di azioni di disturbo e turbativa create da tutte quelle figure ruotanti attorno al settore tra i quali certi procacciatori d'affari, liberi professionisti, faccendieri, sensali, che hanno creato non pochi danni ai tantissimi agenti immobiliari serii e professionali che hanno dovuto combattere contro la debolezza di un mercato ondivago e per molti anni recessivo e le minacce dovute alla presenza di una parte della concorrenza composta da persone che hanno operato al di fuori della piena legalità come espressa fin dalla legge 39/89 per molti anni.
Questo chiarimento della Suprema Corte vogliamo augurarci sia prodromico ad una sempre maggiore serenità e trasparenza del mercato immobiliare-commerciale nell'interesse degli operatori mediatori serii e professionali e dei consumatori, che nel mediatore professionale devono trovare competenze sempre piu' accresciute, sicurezza, trasparenza, professionalità, ma da parte loro dovranno rinunciare a proporsi a personaggi che magari potranno avere grandi competenze in altri settori, ma inidonei a svolgere con successo e professionalità la difficile opera del mediatore.
Ai soggetti non regolari, siano essi procacciatori, consulenti, tecnici, professionisti o altro, non è dovuta alcuna provvigione.
Ricordiamo infine a tutti che solo il mediatore professionale è sottoposto a regole precise di operatività ai sensi della Legge 39/89, ed è obbligatoriamente assicurato laddove nell'esercizio professionale commettesse degli errori, a differenza degli abusivi.

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di Dott. Mario Carmignani

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