Cassazione, Sentenza 39012 2018 - sez V
Nullità della notifica

Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
è nulla la notifica qualora l'atto non venga consegnato al destinatario della notificazione, ma a persona diversa dal medesimo, nel caso - quale quello in esame - in cui quest'ultimo non sia stato compiutamente identificato.
Nella fattispecie si tratta di una citazione a giudizio (penale), ma il principio che si ricava è di portata generale.
La notifica - anche di cartella di pagamento - non può essere consegnata a persona diversa dal destinatario (es. addetto alla casa, portiere, etc.) qualora non sia stato identificato.
Quindi in ogni caso di (abusata) notificazione a mezzo servizio postale, la notifica va fatta al destinatario, pena le nullità della medesima!
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