Azioni, obbligazioni e diamanti: come tutelarsi dai cattivi "affari"


Negli anni sono state diverse le operazioni di investimento che hanno portato più danni che vantaggi ai risparmiatori. Vediamo quali tutele possono essere adottate
Azioni, obbligazioni e diamanti: come tutelarsi dai cattivi "affari"

 

Negli ultimi anni la legislazione europea e nazionale ha intensificato i propri interventi al fine di impedire quanto più possibile la cattiva gestione dei risparmi da parte di Banche e Intermediari finanziari. A fronte di tale normazione sono diversi i casi di risparmio tradito che giacciono sulle scrivanie dei Tribunali italiani. Vediamo le principali.

Caso diamanti: fino al 15% del valore d’acquisto con l’ammissione al passivo del Fallimento Idb

Tutti gli investitori/risparmiatori che hanno acquistato diamanti attraverso il canale bancario, e spesso presso le filiali delle banche (tra le principali: UniCredit, Banco Bpm, Banca Intesa SanPaolo e Banca Mps) possono agire in giudizio nei confronti della Banca per ottenere il risarcimento del danno derivante dal minor valore (circa il 70/80%) della pietra rispetto al prezzo pagato nella compravendita. Ciò alla luce del successo che stanno avendo tali cause per gli investitori.

Inoltre, è tuttora possibile agire nei confronti del fallimento Idb (Intermarket Diamond Business) per ottenere un ulteriore 15% del controvalore investito, anche per chi ha già ricevuto un parziale rimborso in forza di accordi transattivi o sentenze.

Da ultimo, il Consiglio di Stato con le pronunce nn. 2085 e 2081 ha confermato il “contributo illecito” delle banche intermediarie seppure “secondario” e meno marcato di quanto stabilito dai provvedimenti sanzionatori dell’Autority Antitrust.

Per i titolari di azioni come superare il «burden sharing»

Innanzitutto, una prima questione è quella riguardante gli obbligazionisti subordinati convertiti forzosamente in azionisti Mps per effetto del burder sharingTali soggetti possono ricorrere all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) per ottenere il risarcimento del danno, pari alla differenza tra il controvalore investito e il valore delle azioni ottenute per effetto della conversione forzosa (concretamente circa il 60% del controvalore investito oltre alle azioni che vengono mantenute).

Se invece si voglia chiedere una diversa, e maggiore, quantificazione del danno sarà possibile agire giudizialmente nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena quale emittente dei titoli, per tentare di recuperare l’intero controvalore investito inizialmente nelle obbligazioni subordinate poi convertite.

Alla base della causa civile che si istaurerebbe ci sarebbe quanto emerso dai due procedimenti penali definiti dal Tribunale di Milano che hanno accertato (con sentenza dell’8 novembre 2019 e con la successiva del 15 ottobre 2020) che Banca Monte dei Paschi di Siena tra il 2008 e il 2015 ha illecitamente contabilizzato una serie di investimenti.

Inoltre, possono agire giudizialmente dinanzi al Tribunale civile anche gli azionisti di Banca MPS che si sono visti azzerare nella sostanza i loro investimenti effettuati nello stesso periodo per il risarcimento dei danno causati dai fatti accertati nelle due sentenze penali di Milano.

Fondo Indennizzo Risparmiatori FIR, cosa fare se non arriva il ristoro

Le richieste risarcitorie per tutti coloro che sono stati danneggiati dalle Banche “risolte” (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti) sono state frustrate dalla giurisprudenza secondo cui non è possibile ottenere ristoro dalle banche subentrate agli enti Ponte. Allo stesso modo, è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Banca Intesa San Paolo per quanto riguarda le due Popolari Venete in forza dei contratti di cessione.

Pertanto, al fine di ottenere ristoro si potranno valutare cause di risarcimento del danno nei confronti dei revisori dei conti. Inoltre, nel caso in cui i titoli delle suddette banche siano stati acquistati tramite un altro intermediario (che non sia stato posto in risoluzione o in Lca) è possibile fare causa all’intermediario per violazione degli obblighi informativi attivi e passivi ovvero per erronea valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell’investimento, anche tramite l’Acf.

Per chi ha comprato le azioni e/o obbligazioni subordinate di Veneto Banca o Popolare di Vicenza rispettivamente da Banca Apulia o Banca Nuova, la giurisprudenza ritiene che Intesa San Paolo sia responsabile dei risarcimenti in quanto tali operazioni sarebbero fuori dal perimetro della cessione. In tal caso il risarcimento del danno verrebbe proprio da Banca Intesa SanPaolo.

Banca Popolare di Bari: agire in giudizio se non bastano le misure conciliative

Per gli azionisti della Banca Popolare di Bari, occorre ricordare che la proposta transattiva del predetto Istituto dell’estate scorsa, riservata ai sottoscrittori dell’aumento di capitale 2014, non era particolarmente vantaggiosa.

In particolare, per chi aveva acquistato gran parte degli strumenti finanziari in altri periodi: è possibile fare causa sia alla stessa Banca Popolare di Bari, sia alle banche che hanno collocato il titolo in forza di diverse violazioni, tra le quali, la mancata informativa sulla natura illiquida del titolo, la violazione della comunicazione Consob 2009 sugli strumenti illiquidi e la non appropriatezza o adeguatezza ai profili degli investitori, i cui questionari di profilatura spesso erano stati opportunisticamente modificati. La Corte d’Appello di Bari ha confermato a carico dell’istituto le sanzioni Consob.

Infine, anche la Banca Popolare di Bari non adempie alle decisioni dell’Arbitro per le controversie finanziarie e quindi in presenza dei presupposti è conveniente procedere direttamente con la causa.

Astaldi e Portugal: le altre sfide per i risparmiatori

Per gli obbligazionisti Astaldi è possibile agire nei confronti dell’intermediario che ha venduto il titolo qualora possa dimostrarsi la violazione della Comunicazione Consob 0097996 del 22 dicembre 2014 in tema di prodotti complessi, stante l’elevato grado di rischio e di volatilità di tali strumenti finanziari. La procedura concorsuale ha attenuato solo il danno agli obbligazionisti attraverso l’attribuzione di azioni.

Per gli obbligazionisti Portugal Telecom, invece, è possibile agire nei confronti dell’intermediario da cui si è acquistato il titolo e che non ha informato (al momento della vendita anche on line) che detto titolo fosse garantito da Oi Sa (società brasiliana gravemente indebitata) e che, quindi, il grado di rischio fosse così elevato.

 

In ogni caso, per maggiori chiarimenti, rimango a disposizione.

Avv. Vincenzo Scaglione

Articolo del:


di Vincenzo Scaglione

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse