Causa di forza maggiore ed inadempimento del conduttore


Inadempimento del conduttore per causa di forza maggiore e rispetto delle norme autoritative
Causa di forza maggiore ed inadempimento del conduttore

L’art. 56 del decreto Cura Italia afferma che l’epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’art 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Non esiste una norma, nemmeno nella decretazione d’urgenza, che definisce l’evento epidemia come una forza maggiore in sé e per sé. Può esserlo e lo sarà, anche spesso, ma la circostanza andrà valutata caso per caso.

Questo è un limite di non poco conto poiché la forza maggiore, ove affermata avrebbe legittimato automaticamente l’inadempimento ed avrebbe escluso la responsabilità del debitore con le relative conseguenze in termini di obbligo al risarcimento del danno.


L’art. 91 del Decreto Cura Italia

Soccorre l’art. 91 del decreto Cura Italia riprodotto tale quale nella legge di conversione.

Questo prezioso articolo stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.

Quindi: forza maggiore non è la pandemia, ma le norme che dettano le misure di contenimento della diffusione del contagio.

Ne deriva che l’inadempimento o il ritardo dell’adempimento del debitore è scusato se deriva dal rispetto delle misure autoritative.


Causalità diretta e indiretta? Ricadute sulle responsabilità dl conduttore inadempiente

Passiamo all’atto pratico. Chiudo l’attività che svolgo nell’immobile locato perché i miei dipendenti si sono ammalati. Se non adempio alle obbligazioni assunte (es.: consegnare una fornitura entro una determinata scadenza o non pagare il canone di locazione) sono responsabile perché l’impossibilità deriva dalla pandemia e non dal rispetto delle norme autoritative. Chiudo il mio negozio di parrucchiera per rispettare l’ordine di lockdown: il ritardo con cui adempio il pagamento dei canoni di locazione per tutto il periodo di durata dell’emergenza è giustificato e non possono derivarne conseguenze in capo al conduttore.

Sappiamo che secondo autorevoli commentatori, l’impossibilità di fare dell’immobile l’uso per cui è stato locato che consegue dal factum principis, potrebbe condurre ad affermare che il conduttore sia giustificato perfino quando interrompe il pagamento dei canoni. Non pago il canone di locazione della mia abitazione perché ho perso il lavoro a causa del lockdown. L’art. 91 non trova applicazione in questo caso perché l’inadempimento non è diretta conseguenza del rispetto della norma autoritativa.


Utilità dell’art. 91 Decreto Cura Italia

Questa norma allevia l’onere della prova posto dall’art. 1218 cc: il debitore per andare esente da responsabilità deve dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Grazie all’art. 91, una volta data la prova che l’inadempimento è maturato nel contesto delle misure autoritative e ne è conseguenza diretta, non occorre provare anche che l’evento (le misure) è straordinario, imprevedibile ed a sé estraneo.

 

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di Avv. Angela Poggi

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