CCNL e Comportamenti Concludenti


Cass. SS.UU. 21691/2016 che rimette al merito i comportamenti concludenti non è esaustiva
CCNL e Comportamenti Concludenti

La Cassazione, dal 2006, è giudice, oltre che delle leggi, anche dei CCNL con interpretazione diretta (Cass. 5533/2016), ma i comportamenti concludenti sono rimasti di pertinenza dei giudici di merito. Tale orientamento richiama Cass. SS.UU. 21691/ 2016, di cui ci occuperemo nel presente articolo. Nel 2012 la RAI propose ricorso contro due sentenze dell’appello di Roma in favore di una lavoratrice relativamente a nullità di contratti a termine. Dopo la sentenza definitiva d’appello era intervenuta la L. 183/2010 (collegato lavoro) e la RAI, oltre all’impugnazione in toto delle sentenze d’appello, chiedeva l'applicazione retroattiva dell'art. 32, commi 5-7, della predetta legge, che modificava la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo. Contrasti di giurisprudenza sulla retroattività della legge avevano indotto a che il giudizio fosse deciso a sezioni unite. La Corte di legittimità avrebbe poi accolto il motivo di ricorso, concernente l'art. 32 della legge 183 del 2010, ed avrebbe rigettato tutti gli altri motivi. Qui ci occuperemo soltanto della parte della sentenza dedicata all’esame dei comportamenti concludenti. Nella fattispecie la lavoratrice aveva prestato la propria opera come programmista regista o assistente ai programmi con una serie di contratti di lavoro subordinato a termine protratti nel tempo. La RAI ricorrente aveva presentato quattro motivi di ricorso, ritenuti inammissibili o infondati dalla Corte che li riassunse così: 1. Mancato accoglimento dell’eccezione di estinzioni del rapporto per mutuo consenso (1372 c.c.). Per costante giurisprudenza della Cassazione il mutuo consenso deve essere espresso o ricavato da comportamenti concludenti. La mancata impugnazione della clausola riguardante il termine del contratto è indicativa di mutuo consenso solo se tale omissione sia rilevante per la durata, concorrendo con altri elementi convergenti. L’esame di ciò appartiene al merito della causa (la sentenza rinvia per l’esame dei motivi a Cass. 1841/2016 e 2732/2016). 2. Violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e) il cui testo era stato modificato dalla L. n. 266 del 1977. “Il testo originario della norma – nota la Corte – prevedeva un'eccezione al divieto di assunzioni a tempo determinato, consentendo di apporre il termine "nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli". Questa dizione fu sostituita dalla legge del 1977 (applicabile ratione temporis), con la seguente formula: "nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi". La Cassazione ha costantemente specificato che non può applicarsi a programmi reiteratamente presenti in palinsesto il concetto di temporaneità, che non deve essere necessariamente straordinaria o occasionale, ma sempre di durata limitata. L’apporto lavorativo poi non deve esser tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'impresa. La società ricorrente chiede alla Corte di rivedere tale orientamento senza però fornire elementi idonei a mutarlo e propone questioni appartenenti solo al merito.” 3. “Con il terzo motivo – osserva la Cassazione – la ricorrente denunzia il vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, per "illogica e contraddittoria motivazione" laddove la Corte d’Appello ha affermato che "anche se si dovesse ritenere la legittimita' dei singoli contratti vi sarebbe la nullità per frode alla legge non potendosi dubitare che la lavoratrice abbia coperto esigenze permanenti di organico aziendale". Questo motivo attiene ad una motivazione subordinata della sentenza che avrebbe potuto assumere rilievo solo se fosse stata accolta la censura nei confronti della motivazione principale. E' quindi inammissibile” 4. La Rai ha contestato come illogica e contraddittoria la decisione del giudice di merito che ha riconosciuto determinati livelli categoriali con censura rivolta alla pluralità ed alla continuità delle riassunzioni, mentre, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha anche valutato la qualità dei programmi, che attengono al merito della decisione. A seguito di Cass. 5533/2016, che ha inaugurato l’indirizzo giurisprudenziale che prevede esame diretto della Corte di legittimità dei CCNL, l’interpretazione di questi ultimi viene condotto con lo stesso metodo d’esame delle norme di legge, delegando al giudice di merito l’esame dei comportamenti concludenti in contrasto con il disposto dell’art. 1362 c.c.. Ma Cass. SS.UU. 21691/ 2016 che, come s’è detto all’inizio, viene richiamata dalle successive per l’esame del comportamento concludente non appare sufficiente per essere anteriore a quella che ha effettuato la svolta e con un obiettivo principale molto diverso. Resta dunque tuttora aperta la questione dei comportamenti concludenti come elemento integrante dei CCNL

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di Pietro Bognetti

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