CCNL e comportamenti concludenti


CCL: forma libera scritta e/o fatti concludenti; diverso regime processuale delle due componenti
CCNL e comportamenti concludenti

Qual è la forma prescritta per i contratti collettivi e, tra questi, i CCNL? Non c’è alcuna previsione espressa riguardo la forma. Tuttavia la Cassazione, con sentenza 11 giugno 1987, n. 5119, stabilì a suo tempo che i contratti collettivi necessitavano di forma scritta ad substantiam. Anche in mancanza di norma espressa – ritenne la Cassazione – una serie di norme che si rifacevano ai contratti collettivi (materia lavoro: 410 c.p.c. sulle forme di conciliazione; 2113 su rinunzie e conciliazioni; 2077 sulle clausole più favorevoli ai lavoratori, prevalenti sulle disposizioni dei CCNL) facevano presupporre la necessità della forma scritta.

Tale orientamento è mutato nel tempo ed oggi la Cassazione con giurisprudenza costante dal 1997 (Cass. 11111/1997) ritiene sussistere forma libera per i CCL (per quanto riguarda pronunce più recenti: Cass. 4176/2015; Cass. 2600/2018; Cass. 5601/2018).

In particolare Cass. 2600/2018 ha motivato che “In altre parole, va mantenuto saldo il consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale le norme secondo cui determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione. Ciò sia detto in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'articolo 1325 c.c., n. 4 (fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti etc.). Ne discende che é corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione”.

Risultato di tale orientamento è che l’esistenza di norme riguardanti i CCL, possono esser provati per testimoni e possono riguardare comportamenti concludenti.

Ma questo vale anche per i CCNL? Non risultano precedenti giurisprudenziali difformi da tale orientamento comune a tutti i CCL e, per i risvolti dottrinali, si rinvia al breve, ma succoso e documentato articolo di Rocchina Staiano rinvenibile sul web: La Forma Scritta del CCNL e dei Contratti Collettivi, 2009 Altalex.

Tale situazione pone il grave problema dei facta concludentia come elementi costitutivi dei CCL e quindi anche dei CCNL e, più specificamente, per quanto previsto negli articoli 1362 c.c. e segg. con particolare riguardo al comma 2 del primo: Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

Già da Cass. 8083/1987 la Corte ritenne valido il mandato dei lavoratori ai propri rappresentanti per stipulare CCL sulla base di fatti concludenti. Per andare a tempi più recenti la Cassazione con Cass. 16089/2014, è entrata nel tema riguardante l’esame della volontà delle rispettive parti riguardo l’accettazione del CCL da parte dei giudici di merito.

In sintesi, la Corte ha stabilito che “affinché un contratto o un accordo collettivo possa considerarsi implicitamente accettato dai lavoratori per "fatti concludenti" sia necessario che la manifestazione di volontà in tal senso desumibile dal comportamento degli interessati sia stata espressa in modo inequivocabile, giacché il principio della libertà di forma nell'esercizio dell'autonomia negoziale e collettiva consente che l'adesione ad un accordo sindacale si manifesti o con negozi attuativi o attraverso consequenziali condotte, purché si tratti di comportamenti - dall'indagine specifica che il giudice del merito deve compiere al riguardo, anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono sempre presiedere all'esecuzione delle obbligazioni - risultino diretti a dimostrare con certezza la volontà di ratificare l'accordo o il contratto in oggetto.”

Tuttavia, pur essendo l’accertamento del comportamento concludente da parte del giudice di merito senz’altro necessario, non è più sufficiente quando il CCL va ad incidere negativamente su diritti quesiti dei lavoratori: in tali casi è necessario il consenso scritto degli interessati, e non il solo consenso implicito e neppure quello esplicito in forma soltanto verbale.

Perciò i fatti concludenti, da accertare con la complessa indagine di cui si è fatto cenno, non sono “appendice” del testo scritto dei CCL, ma elemento costitutivo addirittura prevalente, stante la libertà di forma della contrattazione del lavoro ribadita dalla stessa Cassazione.

Senonché l’art. 360 c.p.c., n. 3, nella sua più recente formulazione, prevede il ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione non solo delle leggi, ma anche dei CCNL e, per quanto riguarda questi ultimi, da Cass. 5533/2016, si è stabilito l’accesso diretto della Corte all’esame dei CCNL, ma ferma restando la competenza dei giudici di merito sui comportamenti concludenti delle parti con rischio grave di distorsione nell’accertamento della reale volontà delle parti quando l’esame di questi ultimi non sia stato richiesto nelle adeguate forme vincolate di legge ed anche in tal caso incontrando rilevante ostacolo: Cass. SS.UU. 21691/ 2016; Cass. 24582/2017; Cass. 21764/2015; Cass. 15264/2006 e comunque senza possibilità di esame da parte della Corte con le stesse modalità dirette previste per la forma scritta dei CCNL.

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di Pietro Bognetti

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