Cda nello Sport: aspetti fiscali
Aspetti fiscali nei CdA dello sport dilettantistico

I dubbi dipanati in ambito previdenziale paiono comunque morbidi, rispetto alle complicazioni riscontrabili in ambito fiscale. La guida ufficiale alla regolamentazione fiscale del rapporto non può che essere il Tuir. Granitica è la posizione relativa alla soggezione fiscale dei compensi da amministratore assimilati al reddito da lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir. In ambito sportivo dilettantistico però alcuna certezza può considerarsi davvero tale, stante la carenza di chiarimenti applicativi anche solo di prassi. Come abbiamo considerato nelle righe che precedono, possono infatti aggiungersi prestazioni di diverso tipo alla medesima persona nominata quale amministratore. Anche con riferimento ai profili fiscali è necessario in via preventiva chiarire se il compenso erogato al percettore sia riferibile al ruolo di amministratore oppure a un diverso, possibile, ruolo aggiuntivo. Potrebbero quindi verificarsi le seguenti diverse situazioni:
− compenso erogato come amministratore: stante il rispetto dei limiti tali da non occultare l’indiretta distribuzione degli utili, il compenso amministratore nelle ASD e società dilettantistiche non può che assimilarsi dal punto di vista fiscale a qualsivoglia compenso erogato a un amministratore di una comune società commerciale regolato dall’articolo 50, comma 1, Tuir;
− compenso erogato per attività ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella di amministratore: stante il fatto che tale attività debba essere effettivamente svolta, questa può generare diverse prospettive fiscali:
lavoro dipendente: applicazione della comune tassazione articoli da 49 a 52, Tuir;
lavoro autonomo: applicazione della diversa tassazione prevista da 53 a 54, Tuir per il reddito da lavoro autonomo oppure, laddove ne ricorrano i casi, per il reddito d’impresa;
collaborazione coordinata e continuativa (anche resa ai fini istituzionali): applicazione della tassazione dedicata ai redditi assimilati a lavoro dipendente;
collaborazioni amministrativo gestionali: applicazione della tassazione, sicuramente meno invasiva rispetto alle casistiche precedenti, dedicata ai redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera m). Resta inteso che anche per l’amministratore, anzi pare utile rafforzare "in modo particolare per gli amministratori" la possibile erogazione di compensi di questa natura richiede la sostanziale inconciliabilità con l’assenza di altre prevalenti occupazioni lavorative e l’esercizio di questa prestazione aggiuntiva senza integrare i requisiti della professionalità. Inoltre andrà prestata la massima attenzione a non superare il già citato limite del 20% rispetto alle retribuzioni previste dal CCNL, anche in caso di erogazione di questi compensi, in quanto l’Agenzia delle entrate li ritiene forieri di distribuzione indiretta degli utili (risoluzione n. 9/E/2007). Se tale posizione pare indubbiamente contestabile stante la diversa natura delle due prestazioni, quella amministrativa e quella amministrativo gestionale, il rischio vertenzialità pare più una chimera, in quanto in linea di massima i redditi diversi difficilmente raggiungono tale limite.
− erogazione di rimborsi spese: stante il fatto che dovrà trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentabili, non essendo possibile l’erogazione di rimborsi forfetari che nel caso vengono ricondotti alle regole previste per i compensi ordinari, questi risulteranno totalmente esenti da qualsivoglia imposizione.
fonte: Euroconference Editoria
− compenso erogato come amministratore: stante il rispetto dei limiti tali da non occultare l’indiretta distribuzione degli utili, il compenso amministratore nelle ASD e società dilettantistiche non può che assimilarsi dal punto di vista fiscale a qualsivoglia compenso erogato a un amministratore di una comune società commerciale regolato dall’articolo 50, comma 1, Tuir;
− compenso erogato per attività ulteriore e aggiuntiva rispetto a quella di amministratore: stante il fatto che tale attività debba essere effettivamente svolta, questa può generare diverse prospettive fiscali:
lavoro dipendente: applicazione della comune tassazione articoli da 49 a 52, Tuir;
lavoro autonomo: applicazione della diversa tassazione prevista da 53 a 54, Tuir per il reddito da lavoro autonomo oppure, laddove ne ricorrano i casi, per il reddito d’impresa;
collaborazione coordinata e continuativa (anche resa ai fini istituzionali): applicazione della tassazione dedicata ai redditi assimilati a lavoro dipendente;
collaborazioni amministrativo gestionali: applicazione della tassazione, sicuramente meno invasiva rispetto alle casistiche precedenti, dedicata ai redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera m). Resta inteso che anche per l’amministratore, anzi pare utile rafforzare "in modo particolare per gli amministratori" la possibile erogazione di compensi di questa natura richiede la sostanziale inconciliabilità con l’assenza di altre prevalenti occupazioni lavorative e l’esercizio di questa prestazione aggiuntiva senza integrare i requisiti della professionalità. Inoltre andrà prestata la massima attenzione a non superare il già citato limite del 20% rispetto alle retribuzioni previste dal CCNL, anche in caso di erogazione di questi compensi, in quanto l’Agenzia delle entrate li ritiene forieri di distribuzione indiretta degli utili (risoluzione n. 9/E/2007). Se tale posizione pare indubbiamente contestabile stante la diversa natura delle due prestazioni, quella amministrativa e quella amministrativo gestionale, il rischio vertenzialità pare più una chimera, in quanto in linea di massima i redditi diversi difficilmente raggiungono tale limite.
− erogazione di rimborsi spese: stante il fatto che dovrà trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentabili, non essendo possibile l’erogazione di rimborsi forfetari che nel caso vengono ricondotti alle regole previste per i compensi ordinari, questi risulteranno totalmente esenti da qualsivoglia imposizione.
fonte: Euroconference Editoria
Articolo del: