Cenni sull'esecuzione contro il terzo proprietario


Le conseguenze dell'acquisto di un bene ipotecato o della revoca dell'acquisto
Cenni sull'esecuzione contro il terzo proprietario
Il codice di rito dedica tre norme alla cosiddetta esecuzione nei confronti del terzo proprietario, segnatamente gli artt. 602, 603 e 604 c.p.c..

Si tratta di una particolare ipotesi in cui un soggetto estraneo al rapporto creditore-debitore (il terzo proprietario appunto) si trova a dover subire gli effetti del processo esecutivo; le ipotesi disciplinate dall'art. 602 c.p.c. sono quella di un bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui, riconducibile a sua volta alle due fattispecie di terzo datore di pegno o ipoteca ovvero di terzo acquirente di un bene gravato dai predetti diritti reali di garanzia e quella inerente un bene il cui acquisto dal debitore sia stato revocato per frode. Quest'ultima ipotesi si riferisce chiaramente ai casi del creditore vittorioso in revocatoria. In effetti l'art. 2902 c.c., nel disciplinare le conseguenze della revoca prevede che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, possa promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Tale meccanismo è perfettamente congruente con la natura dell'azione revocatoria, che non determina alcun effetto restitutorio (vale a dire il bene non rientra nel patrimonio del debitore-alienante), ma mira unicamente a rendere inefficace, nei confronti del creditore vittorioso, gli effetti del trasferimento del bene (si parla a tal proposito di inefficacia parziale, sotto il profilo soggettivo, in quanto l'inefficacia giova unicamente al creditore vittorioso e non anche agli altri creditori del debitore-alienante).

Tanto premesso si osserva come l'art. 602 c.p.c., preveda un generale richiamo alle norme dettate in materia di espropriazione, salvo le deroghe previste dai successivi articoli 603 e 604 c.p.c..

Le differenze rispetto all'ordinario processo esecutivo sono direttamente correlate alla peculiarità della fattispecie in quanto, in primo luogo, l'art. 603 c.p.c. prevede che titolo esecutivo e precetto siano notificati anche al terzo e che nel precetto sia fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Fin dall'atto prodromico al vero e proprio inizio dell'esecuzione, quindi, il terzo e il bene dal lui acquisito dal debitore dante causa, vengono a pieno titolo coinvolti nella procedura.

L'articolo successivo dispone invece che il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore.

L'art. 604 c.p.c., quindi, completa l'inversione soggettiva tra terzo e debitore in ordine alla legittimazione passiva nella procedura espropriativa in quanto sarà il primo ad essere destinato a subire gli atti di espropriazione divenendo, suo malgrado, il principale protagonista della procedura esecutiva mentre la figura del debitore rimarrà per così dire sullo sfondo.

E' infine previsto un elemento di deroga in senso più favorevole all'espropriato, rispetto al regime ordinario dell'esecuzione, in quanto al terzo non si applica il divieto di cui all'articolo 579 primo comma c.p.c., cioè il divieto per il debitore di partecipare agli incanti. Il terzo proprietario, quindi, a differenza del debitore, potrà aggiudicarsi il bene oggetto di espropriazione.

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di Avv. Giogio Caresana

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