Centrale rischi e accesso al credito
L’appostazione di un credito a sofferenza presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di “insolvenza”

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).
Gli intermediari (banche, finanziarie, società di leasing) comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza (cliente irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) di qualunque importo, anche se quest'ultima condizione non è stata accertata in sede giudiziaria.
Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario.
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario.
Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".
Quando si ha contratto un'operazione creditizia (prestito, affidamento in conto corrente, leasing, cessione del quinto. etc.) è buona regola verificare periodicamente, anche in assenza di comunicazioni dall'intermediario creditore, il proprio stato di segnalazione alla CR.
Errate o negative segnalazioni, come ritardi nei pagamenti o sconfinamenti sugli affidamenti, possono comportare un effetto pregiudizievole a catena sulle agevolazioni creditizie correnti ed rendere più difficoltoso l'accesso al credito futuro.
L’appostazione di un credito a sofferenza presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di "insolvenza", ossia di "cronica" incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero in situazioni equiparabili, in ogni altro caso essa è illegittima, lesiva dell'immagine del cliente e crea il presupposto alla risarcibilità del danno.
La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari (banche, finanziarie, società di leasing) le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
I dati della CR sono riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o inviare la propria richiesta in via telematica. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario che ha trasmesso le informazioni da contestare.
Qualora l'intermediario non intenda rettificare le informazioni inserite in CR, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, è possibile chiedere al Giudice tutela in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. affinché venga ordinato all'intermediario di togliere la segnalazione pregiudizievole.
Gli intermediari (banche, finanziarie, società di leasing) comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza (cliente irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) di qualunque importo, anche se quest'ultima condizione non è stata accertata in sede giudiziaria.
Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario.
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario.
Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".
Quando si ha contratto un'operazione creditizia (prestito, affidamento in conto corrente, leasing, cessione del quinto. etc.) è buona regola verificare periodicamente, anche in assenza di comunicazioni dall'intermediario creditore, il proprio stato di segnalazione alla CR.
Errate o negative segnalazioni, come ritardi nei pagamenti o sconfinamenti sugli affidamenti, possono comportare un effetto pregiudizievole a catena sulle agevolazioni creditizie correnti ed rendere più difficoltoso l'accesso al credito futuro.
L’appostazione di un credito a sofferenza presso la Centrale dei Rischi può avvenire solamente in caso di "insolvenza", ossia di "cronica" incapacità del soggetto di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ovvero in situazioni equiparabili, in ogni altro caso essa è illegittima, lesiva dell'immagine del cliente e crea il presupposto alla risarcibilità del danno.
La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari (banche, finanziarie, società di leasing) le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.
I dati della CR sono riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o inviare la propria richiesta in via telematica. Per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario che ha trasmesso le informazioni da contestare.
Qualora l'intermediario non intenda rettificare le informazioni inserite in CR, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, è possibile chiedere al Giudice tutela in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. affinché venga ordinato all'intermediario di togliere la segnalazione pregiudizievole.
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