Centrale rischi: illegittimità della segnalazione


Centrale rischi della Banca d'italia. Illegittimità della segnalazione, mancato preavviso, indagine patrimoniale, ricorso ex art. 700 c.p.c e competenza
Centrale rischi: illegittimità della segnalazione
L'iscrizione nella centrale rischi della Banca d'Italia, effettuata nei confronti di un soggetto per il mancato rimborso di un finanziamento bancario, è illegittima se l'iscrizione non è preceduta dall'invio al cliente della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con preavviso di segnalazione alla centrale rischi e se la banca non ha proceduto ad effettuare un indagine sull'effettiva insolvibilità del cliente.
Il mancato preavviso costituisce una violazione dell'art 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.
Detta violazione non consente infatti al cliente di conoscere l'imminente sua segnalazione e, quindi, di adottare le eventuali inziative volte ad evitare un tale evento; sicchè la mancanza del preavviso si traduce nell'illegittimità della segnalazione stessa in quanto lesiva dei diritti dell'interessato.
Per quanto riguarda la sussistenza dello stato d'insolvenza, secondo quello che è un consolodato orientamento giurisprudenziale, deve essere effettuata un effettiva analisi del cliente sulla sua complessiva situazione economica finanziaria, e non limitata, invece, al mero ritardo nel pagamento del debito. Sulla base di suddetto principio, deve, dunque, ritenersi estranea al concetto di sofferenza, legittimante la segnalazione alla Centrale Rischi, la semplice sussistenza di un inadempimento.
Sulla procedura da adottare a tutela dell'illegittima segnalazione alla centrale rischi, deve ritenersi applicabile la procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c, e non quella di cui alla normativa in materia di privacy, disciplinata dall'art.10 del D. lgs n.150/2011. Quest'ultima è, infatti, applicabile esclusivamente in presenza di un ricorso avverso i provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali e non dunque relativamente ai ricorsi proposti avverso la violazioni della privacy asseritamente derivate da segnalazioni poste in essere da istituti di credito.
Sulla competenza la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabili anche per i contesti antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs n.150/2011 (codice del consumatore), la valenza del Foro del consumatore rispetto a quello stabilito per le controversie in materia di trattamento di dati personali. Con tale orientamento è stato, dunque, riaffermato il principio che, quando la tutela contro siffatto trattamento venga invocato nell'ambito di un rapporto di consumo (quale è il finanziamento a persona fisica), la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore è una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra; e ciò in particolare, in ragione della presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della banca, che in quanto professionista, e cioè persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è ragionevolmente molto meglio organizzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quelle delle trattative a un eventuale contenzioso.

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di Avv Mirko Ceci

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