Centrali Rischi Private e diritti del consumatore


Chi si veda negare un finanziamento senza saperne la ragione ha diritto ad ottenere informazioni dalla banca e dalla società che gestisce la banca dati creditizia
Centrali Rischi Private e diritti del consumatore
Le centrali rischi private o SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) come CRIF, EXPERIAN, CTC ecc. gestiscono banche dati private con funzione di monitoraggio del rischio in cui sono raccolti dati di esposizione debitoria di privati ed imprese di qualsiasi importo.
Le banche dati private, anche se diffusamente utilizzate per valutare il merito creditizio dei privati, fino al 2004 non erano regolamentate da alcuna specifica normativa. Attualmente i SIC (Sistemi di Informazione Creditizia), sono tenuti al rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", varato dal Garante della protezione dei dati personali e applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.
L'attuale normativa, garantisce quantomeno la possibilità di richiedere la modifica o la cancellazione di un dato non corretto o di una segnalazione erronea.
Chi si veda negare un finanziamento senza saperne la ragione ha pieno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in proposito dalla banca o finanziaria che ha negato il finanziamento e dalla società che gestisce la banca dati creditizia.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, punti 6 e 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (GU n 300 del 23 dicembre 2004), (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556693): "Quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante (la banca o la finanziaria che nega il finanziamento) comunica all'interessato (colui che aveva richiesto il finanziamento) se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o più sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 9, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) dello stesso Codice di deontologia".
In tale modo, almeno in principio, c'è la possibilità di conoscere l'origine della segnalazione negativa e di ricorrere alle competenti autorità per far accertare eventuali profili di illegittimità.
Sempre secondo il predetto Codice di deontologia, all'art. 6 comma 2, le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.
E ancora, l'art.6 comma 3 stabilisce che decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

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di Avv. Luca Bolognesi Guelfi

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