Certificazione dei crediti verso l'Amministrazione


La Piattaforma dei Crediti Commerciali consente il monitoraggio, la cessione e compensazione dei crediti nei confronti degli enti pubblici
Certificazione dei crediti verso l'Amministrazione
I ritardi con cui gli enti pubblici pagano le fatture ai fornitori sono costati all’Italia due procedure di infrazione da parte della Commissione europea, prima nel 2014 e poi nel 2017.

Al fine di monitorare la situazione debitoria della Pubblica Amministrazione e soddisfare celermente i crediti vantati dalle imprese, tra il 2012 e il 2013 (D.L. n. 52/2012; D.L. n. 95/2012; D.L. n. 35/2013, D.L. n. 102/2013) sono state adottate misure per l’abbattimento dell’ammontare dei debiti pregressi e l’istituzione di speciali fondi destinati al pagamento dei debiti commerciali maturati negli anni precedenti. Dal 2014 (in particolare il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89) sono stati poi previsti interventi per il controllo del ciclo di vita dei debiti commerciali di nuova formazione e per evitare il ricrearsi delle situazioni "patologiche" del passato.

In particolare, è stato introdotto l’obbligo da parte delle stesse di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Le certificazioni consentono infatti di effettuare operazioni di cessione del credito garantite dallo Stato o compensazioni che, come si vedrà tra poco, determinano per l’operatore privato benefici economici a prescindere dall’adempimento dell’Amministrazione.

Il procedimento di certificazione è gestito dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze utilizzata in origine per la riscossione dei crediti pregressi, che dal 1° luglio 2014 ha assunto anche la funzione di piattaforma per il monitoraggio dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione: su di essa devono essere registrate tutte le fatture emesse a carico dell’Amministrazione, in formato elettronico e trasmesse a mezzo del sistema di Interscambio (SdI); l’Amministrazione ha poi l’obbligo di annotare sulla piattaforma non solo le operazioni di contabilizzazione e pagamento, ma anche la loro scadenza.

La certificazione viene rilasciata in base ad apposita istanza da parte di chiunque (società, impresa individuale, persona fisica o ente diverso da un’impresa) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni e province autonome, enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposti a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito, enti pubblici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni e, infine, altre Pubbliche Amministrazioni incluse nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie).

Il creditore verrà informato a mezzo di posta elettronica certificata sia del rilascio del certificato, sia della presenza di elementi ostativi.

Qualora la Pubblica Amministrazione non provveda entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza al rilascio della certificazione o non notifichi l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, deve avvertire il creditore a mezzo di posta elettronica, così che quest’ultimo, attraverso la Piattaforma, possa presentare istanza di nomina di un commissario ad acta che, previa istruttoria, provveda in luogo dell’Amministrazione alla certificazione del credito o alla conferma del diniego della stessa.

A prescindere dalla certificazione del credito, la Piattaforma è comunque in grado di svolgere una importante funzione di monitoraggio dello stesso, sia tenendo traccia delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite il sistema SdI, sia individuando lo stato del debito commerciale facente capo ad ogni Amministrazione, che a seconda dei casi verrà classificato come "liquidato", "scaduto", "sospeso", "ceduto", "compensato", o "pagato".

L’aspetto più interessante, tuttavia, riguarda l’utilizzo della Certificazione dei Crediti, anche in assenza di pagamento da parte dell’Amministrazione. Il creditore infatti:

- può attendere il pagamento dell’Amministrazione entro la data indicata nella certificazione del credito. A partire da tale data cominceranno a decorrere gli interessi moratori senza necessità di messa in mora;

- qualora intenda acquisire liquidità immediata, può effettuare la cessione, anche parziale, del credito, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;

- se ha debiti verso l’erario, può chiedere all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle Entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato. Ciò vale sia per le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali, sia per quelle dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario;

- infine, può utilizzare la certificazione per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati.

Al di fuori di queste ipotesi, se l’Amministrazione non rispetta il termine per il pagamento indicato nel Certificato, resta percorribile la sola via giudiziaria: la Certificazione potrà essere utilizzata in sede processuale quale strumento probatorio, in quanto - secondo quanto affermato dal Ministero dell’Economia e delle finanze - la certificazione del credito è da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. e dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria (cd. inversione dell’onere della prova).

Articolo del:


di Studio Legale Prof. Avv. Valentina Sessa

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