Certificazione Unica 2018


Chi deve compilarla, come e quando si invia entro
Certificazione Unica 2018
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento N. 10729/2018, ha approvato la Certificazione Unica "CU 2018", da trasmettere in via telematica all’Agenzia entro il 7 marzo 2018.

La Certificazione Unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Sono previsti due schemi di Certificazione Unica denominati "Certificazione Unica Sintetica" e "Certificazione Unica Ordinaria".

La "Certificazione Unica Sintetica" rappresenta la certificazione da rilasciare al contribuente entro il 31 marzo 2018, contenente solo le informazioni da comunicare a quest’ultimo.

La "Certificazione Unica Ordinaria", oltre alle informazioni contenute nel modello sintetico, contiene anche le ulteriori informazioni richieste nella dichiarazione da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018, anche ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, è equiparata alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1, dell’articolo 4, del DPR n.322 del 1998; con il modello 770/2018 dovranno essere comunicati solo i dati non contenuti nella Certificazione Unica, ossia i dati concernenti le ritenute operate, i relativi versamenti, i crediti spettanti ed il relativo utilizzo (prospetti ST, SV, SX e SY.

In caso di errori è possibile effettuare:

1. la comunicazione di annullamento nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata. In questo caso bisogna compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.

2. la comunicazione di sostituzione nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, dovrà compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già trasmessa, è necessario predisporre una nuova comunicazione contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare all’interno dello stesso invio.

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di Studio Molinaro

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