Case vacanze, affittacamere e B&B: cessione credito imposta locazioni


Il credito d'imposta per i canoni di locazione può essere utilizzato in compensazione con altre imposte nel modello F24 oppure direttamente in dichiarazione dei redditi
Case vacanze, affittacamere e B&B: cessione credito imposta locazioni

Il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, già introdotto dall'art. 28 del Decreto Legge 34 (“Decreto Rilancio”), ora esteso al quarto trimestre solare 2020 per alcune tipologie di imprese, può essere utilizzato tramite compensazione con altre imposte nel modello F24 (utilizzando il codice tributo 6920 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”) oppure direttamente in dichiarazione dei redditi, aspettando chiaramente l’anno successivo per il suo utilizzo.

Alternativa interessante è la sua cessione al locatore o ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Possibilità di cessione del credito
Il credito d’imposta (60% del canone per le locazioni o 30% in caso di contratti di servizi o affitto d’azienda) può essere ceduto al locatore come “sconto” sul canone.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di effettuazione della cessione.

In altre parole, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore ma contestualmente deve avvenire il pagamento del rimanente 40% (differenza tra canone dovuto e credito d’imposta in caso di locazione) o 70% (differenza tra canone dovuto e credito d’imposta in caso di affitto d’azienda o servizi).

Fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile inviare la comunicazione dell’opzione per la cessione dei suddetti crediti d’imposta da parte dei soggetti beneficiari. La comunicazione deve essere presentata direttamente dal beneficiario in via telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (Servizi per - Comunicare - Piattaforma Cessione Crediti), pena l’inammissibilità.

Per quanto riguarda i cessionari del credito d'imposta ricevuto dagli stessi locatari beneficiari, questi dovranno utilizzare in compensazione il credito ricevuto tramite modello F24 con il codice tributo “6931”, denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”, previa accettazione dei crediti medesimi sempre tramite la suddetta sezione “Piattaforma Cessione Crediti”, disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

 

Articolo del:


di Matteo Mignardi | Dott. Commercialista Specializzato nel settore extralberghiero

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse