Cessione di farmaci in convenzione


Come deve procedere la farmacia alla registrazione della distinta Asl e dei farmaci per conto (DPC)
Cessione di farmaci in convenzione
La particolarità dell’incombenza si riscontra:
- nella tipologia documentale: infatti la farmacia non emette una fattura ma una "distinta riepilogativa" contenente il riassunto di tutte le forniture convenzionate esitate nel mese alla Azienda sanitaria locale (distinta Asl) e che costituisce la base per tutte le obbligazioni fiscali per Iva e imposte dirette di seguito illustrate;
- sul quando registrare la distinta Asl.
L’usuale prassi delle farmacie italiane si concretizza nell’emettere scontrino e registrare il corrispettivo solo al momento del saldo della distinta.
Si applica, pertanto, a tale regime, quanto previsto dall’attuale articolo 6, comma 2, lettera a, del Dpr 633, per il quale l’operazione si considera "effettuata" all’atto del pagamento.
La farmacia emetterà quindi scontrino fiscale "ordinario" e registrerà il corrispettivo al momento in cui avrà conoscenza del mandato di pagamento ricevuto;
Mentre sul quanto registrare ai fini dell’Iva rispetto ai contenuti della distinta. In quest’ultima, si trova un po’ di tutto: valori dei medicinali ceduti, sconti, trattenute, addebiti e accrediti per errori contenuti in distinte precedenti.
Dal momento che ognuna di queste voci ha un suo proprio trattamento specifico, non è sufficiente contabilizzare la sola somma incassata, ma occorre ricercare il corretto valore sul quale verranno calcolati, per scorporo, i due componenti: l’imponibile e l’imposta. L’articolo 13 del Dpr 633/72 prevede che «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente».
Ne consegue che l’importo da prendere in considerazione sarà quello normalmente denominato "importo lordo", cioè il totale del prezzo al pubblico "pieno" dei farmaci esitati da cui dovranno essere sottratti le riduzioni di prezzo stabilite nei vari provvedimenti che si sono succeduti.
Ci si riferisce in particolar modo alle trattenute previste dall’articolo 1 della Legge 662/96 e agli sconti Aifa.
Tutti questi abbattimenti hanno la prerogativa di ridurre direttamente il corrispettivo erogato alla farmacia.
Eventuali rettifiche in addebito o in accredito andranno ugualmente sottratte o aggiunte in quanto costituiscono integrazioni negative o positive di quanto riconosciuto dalla Asl.
Del tutto diverso è il trattamento da riservare alle tre trattenute (Enpaf, sindacali e convenzionali) che, pur diminuendo l’importo, sono componenti estranee alla formazione del corrispettivo, rientrando senza dubbio nella previsione del citato articolo 13 come «debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente» e, pertanto, da non sottrarre dall’imponibile.
Ciò premesso, vediamo in che modo registrare correttamente la distinta Asl.
Bisogna anzitutto premettere che molte Aziende sanitarie locali richiedono ancora l’emissione dello "scontrino a credito". Si tratta di un adempimento inutile, che non è, comunque, sanzionabile che consiste nel battere sul misuratore fiscale, al momento della presentazione della distinta, all’apposito tasto "corrispettivo non riscosso", la stessa somma di seguito indicata per lo scontrino "normale". Riassumendo, al momento dell’arrivo del mandato, o comunque quando il farmacista ha conoscenza del pagamento, dovrà essere battuto sul misuratore fiscale e riportato sul registro dei corrispettivi il seguente dato ripreso dal riepilogativo:
importo lordo - sconti - rettifiche in addebito + rettifiche in accredito; il che si traduce, più semplicemente, in: importo netto da liquidare alla farmacia+ somma delle trattenute.
L’insieme delle trattenute, se non aiuta ad abbassare la base imponibile per l’Iva, costituisce comunque un componente negativo che andrà a diminuire il reddito della farmacia.
Non si tratta infatti di "oneri deducibili" (come farebbe pensare il fatto che siano in parte di spettanza dell’Enpaf), che, come è noto, si sottraggono dal reddito personale, ma costi deducibili dal reddito d’impresa.
Dovranno pertanto essere posti in evidenza nella prima nota finanziaria che il farmacista consegna mensilmente al proprio consulente.
Per quanto riguarda i farmaci in DPC (Distribuzione Per Conto) la dispensazione, cioè, che le farmacie effettuano su prodotti che sono detenuti solo in "deposito" per conto della stessa Asl, con l’obbligo di consegnarli ai pazienti che ne hanno titolo, a fronte di un compenso, variabile a seconda
delle varie convenzioni regionali, per il servizio svolto.
Trattandosi di una "prestazione di servizi" e non di una "cessione di beni", ben più semplice è l’individuazione del quando registrare: l’articolo 6, comma 3, della Legge Iva prevede espressamente
che «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo»; due presupposti differenti ma stessa conclusione, quindi, per determinare il momento in cui effettuare la contabilizzazione.
Qualche differenziazione, invece, esiste per quanto riguarda il come registrare.
Si tratterà di emettere una fattura elettronica in regime di split payment e la rendicontazione andrà effettuata su una apposita casella del registro che accoglierà tutte le prestazioni di servizi e che avrà un trattamento del tutto differente.
Mentre, infatti, le cessioni dei beni entreranno a fare parte del processo contabile definito "ventilazione", adottato dalla stragrande maggioranza delle farmacie, le prestazioni di servizi ne debbono restare obbligatoriamente escluse.
Sulle prime, si calcolerà una aliquota Iva media derivante da un complesso calcolo basato sull’incidenza proporzionale dell’imposta che grava sugli acquisti di beni destinati alla rivendita, sulle seconde, lo scorporo sarà semplicemente del 22 per cento, che è l’aliquota prevista per la prestazione di servizi.

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di Dott. Gianpaolo Indelicato

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