Cessione di immobile ristrutturato: a chi spettano le detrazioni?

Un particolare che molte persone tralasciano al momento della vendita del proprio immobile è quello delle ristrutturazioni sostenute nel corso degli anni.
E', infatti, convinzione comune ritenere che, avendo sostenuto le spese (a volte magari anche finanziariamente gravose), le detrazioni spettino comunque anche successivamente alla vendita dell'immobile.
Non è però scontato!
Infatti dal 1° gennaio 2012, l'articolo 16-bis del D.p.r. 917/1896 (il cosiddetto TUIR) prevede che le spese sostenute sia per le ristrutturazioni edilizie (per le quali spetta la celebre detrazione al 50%) sia per il risparmio energetico (con detrazione al 65%), debbano seguire l'immobile all'interno della compravendita.
Questo vuol dire che spetterà unicamente all'acquirente beneficiare delle detrazioni per le annualità residue.
E' possibile derogare a questa disposizione normativa inserendo all'interno del rogito una clausola in base alla quale le detrazioni per spese di ristrutturazioni e per risparmio energetico rimangano in capo al venditore successivamente alla compravendita.
L'inserimento di questa esplicita clausola risulta, quindi, essere una condizione obbligatoria, in quanto se non inserita in fase di elaborazione del rogito, non permette in alcun modo al venditore di poter continuare a beneficiare delle detrazioni pregresse.
Nel caso in cui non sia stata esercitata tale facoltà dalla parte venditrice, sarà compito dell'acquirente richiedere l'intera documentazione inerente alle spese di ristrutturazione e al risparmio energetico per poterle portare in detrazione all'interno della propria Dichiarazione dei Redditi (sia nel Modello 730 sia nel Modello Redditi).
Articolo del: