Cessione di ramo d'azienda e qualificazione SOA
In caso di cessione del ramo d’azienda, il cedente non perde, in via automatica, la qualificazione SOA posseduta

La cessione del ramo d’azienda rappresenta un fenomeno largamente diffuso negli attuali scenari imprenditoriali, per far fronte a particolari problematiche inerenti l’impresa ed i contratti da essa conclusi.
Esso ha ad oggetto una cessione di una articolazione funzionalmente autonoma di una azienda, intesa come attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Tale istituto è spesso stato oggetto di pronunce giurisprudenziali, soprattutto attente al tema della sorte dei contratti di lavoro del personale ceduto e della tutela dello stesso.
In questa sede, invece, si analizzeranno gli effetti della cessione sulla qualificazione SOA dell’impresa cedente, fornendo indicazioni per rispondere al quesito: la cessione del ramo d’azienda comporta o no la perdita della qualificazione SOA dell’impresa cedente? E, in caso positivo, l’eventuale perdita è automatica o deve essere oggetto di valutazione da parte della SOA (Società Organismo di Attestazione)?
Il dato normativo, costituito dall’art. 76, comma 11 del D.Lgs n. 207/2010, ha condotto, spesso, ad interpretazioni giurisprudenziali discordanti.
Da ultimo, però, a composizione delle questioni aperte, è intervenuta la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 3 del 3 luglio 2017, che ha stabilito che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere ad "una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento".
In base a quanto sostenuto dall’Adunanza Plenaria, poi, tale accertamento, potrà avvenire tanto in sede di verifica periodica, quanto in sede di verifica straordinaria (ovvero quella che può essere attivata dalla SOA su segnalazione dell’ANAC o, nel caso cui la cessione avvenga in corso di gara, su istanza della stazione appaltante o delle altre imprese partecipanti alla gara).
Si può, dunque, sostenere che la verifica operata dalla SOA, ha soltanto un’efficacia probatoria e non sostanziale, cosicché se la cessione non ha comportato il trasferimento al cessionario e comunque la perdita dei requisiti di qualificazione in capo al cedente, la verifica favorevole ex post avrà valore meramente ricognitivo; se la cessione ha comportato il trasferimento dei requisiti, l’impresa cedente dovrà chiedere una nuova attestazione e un’eventuale verifica favorevole ex post sarebbe inutile, non potendo sanare l’oggettiva assenza dei requisiti.
L’Adunanza Plenaria, dunque, seppur con motivazioni differenti, ha aderito alla tesi secondo la quale occorre procedere a verifiche sostanziali, da effettuarsi in concreto sulla entità dei beni e sui rapporti trasferiti con il negozio traslativo, portata, tra le altre, da: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4347 e 4348 del 2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 30/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5706/2015.
L’altra tesi, più formalistica, riteneva invece che, in caso di cessione di ramo d’azienda, il cedente perdesse automaticamente le qualificazioni, anche nel caso che, nonostante la cessione, gli fossero rimasti "in dotazione" i requisiti sufficienti per le stesse.
In tal caso, l’azienda, dunque, avrebbe necessariamente dovuto richiedere una nuova attestazione, a norma dell’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 811, n. 812 e n. 813 del 2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5573/2014; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2296/2015; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5573/2014).
Esso ha ad oggetto una cessione di una articolazione funzionalmente autonoma di una azienda, intesa come attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Tale istituto è spesso stato oggetto di pronunce giurisprudenziali, soprattutto attente al tema della sorte dei contratti di lavoro del personale ceduto e della tutela dello stesso.
In questa sede, invece, si analizzeranno gli effetti della cessione sulla qualificazione SOA dell’impresa cedente, fornendo indicazioni per rispondere al quesito: la cessione del ramo d’azienda comporta o no la perdita della qualificazione SOA dell’impresa cedente? E, in caso positivo, l’eventuale perdita è automatica o deve essere oggetto di valutazione da parte della SOA (Società Organismo di Attestazione)?
Il dato normativo, costituito dall’art. 76, comma 11 del D.Lgs n. 207/2010, ha condotto, spesso, ad interpretazioni giurisprudenziali discordanti.
Da ultimo, però, a composizione delle questioni aperte, è intervenuta la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 3 del 3 luglio 2017, che ha stabilito che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere ad "una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento".
In base a quanto sostenuto dall’Adunanza Plenaria, poi, tale accertamento, potrà avvenire tanto in sede di verifica periodica, quanto in sede di verifica straordinaria (ovvero quella che può essere attivata dalla SOA su segnalazione dell’ANAC o, nel caso cui la cessione avvenga in corso di gara, su istanza della stazione appaltante o delle altre imprese partecipanti alla gara).
Si può, dunque, sostenere che la verifica operata dalla SOA, ha soltanto un’efficacia probatoria e non sostanziale, cosicché se la cessione non ha comportato il trasferimento al cessionario e comunque la perdita dei requisiti di qualificazione in capo al cedente, la verifica favorevole ex post avrà valore meramente ricognitivo; se la cessione ha comportato il trasferimento dei requisiti, l’impresa cedente dovrà chiedere una nuova attestazione e un’eventuale verifica favorevole ex post sarebbe inutile, non potendo sanare l’oggettiva assenza dei requisiti.
L’Adunanza Plenaria, dunque, seppur con motivazioni differenti, ha aderito alla tesi secondo la quale occorre procedere a verifiche sostanziali, da effettuarsi in concreto sulla entità dei beni e sui rapporti trasferiti con il negozio traslativo, portata, tra le altre, da: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4347 e 4348 del 2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 30/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5706/2015.
L’altra tesi, più formalistica, riteneva invece che, in caso di cessione di ramo d’azienda, il cedente perdesse automaticamente le qualificazioni, anche nel caso che, nonostante la cessione, gli fossero rimasti "in dotazione" i requisiti sufficienti per le stesse.
In tal caso, l’azienda, dunque, avrebbe necessariamente dovuto richiedere una nuova attestazione, a norma dell’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 811, n. 812 e n. 813 del 2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5573/2014; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2296/2015; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5573/2014).
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