Cessione e Assegnazione agevolata dei beni ai soci


L`agevolazione fiscale si rivolge a tutte le società, non solo a quelle considerate di “comodo”
Cessione e Assegnazione agevolata dei beni ai soci
L’art. 1, c. da 115 a 120, della Legge di Stabilità 2016, ha reintrodotto una particolare disciplina agevolativa riguardante
1) assegnazione e cessione di beni immobili o mobili registrati ai soci di società commerciali;
La disciplina fissa alcuni limiti con riferimento ai beni che possono essere assegnati o ceduti sfruttando tale agevolazione che sono:
- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione ovvero utilizzati direttamente dal possessore per l’esercizio dell’attività;
- beni mobili iscritti in pubblici registri, "non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa".
I soggetti interessati all’agevolazione sono le società commerciali, ovvero S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. "a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30-09-2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°-10- 2015" (art. 1, co. 115).
La prima rilevante novità che emerge dalla lettura della norma è il fatto che essa si rivolge a tutte le società, non solo a quelle considerate di "comodo": le versioni precedenti della disciplina legavano i benefici previsti allo "status" di società non operativa della società interessata. In più di un’occasione accadeva infatti che società con ricavi inferiori ai minimi richiesti non potessero usufruire della norma agevolativa in quanto, essendosi verificata una delle cause di esclusione o di disapplicazione previste dall’art. 30, L. 724/1994, non risultavano di "comodo".
La normativa in esame prevede agevolazioni di carattere fiscale sia in capo alla società che assegna o cede il bene sia in capo al soggetto assegnatario o acquirente dello stesso.
Per comprendere l’agevolazione in commento va preliminarmente ricordato che, secondo le disposizioni ordinarie del Tuir, l’assegnazione di un bene dell’impresa ad un socio rileva in capo alla società come materia imponibile (ricavo/plusvalenza) e in capo al socio assegnatario quale reddito tassato (distribuzione di utili in natura).
La norma in commento consente invece alla società di far fuoriuscire i beni oggetto dell’agevolazione, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari a:
l’8%; il 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
· L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata quale differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto.
Nel caso di assegnazione di immobili, è possibile far riferimento al valore catastale dell’immobile, al posto del meno conveniente valore normale.
In caso di cessione di immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o al valore catastale determinato come sopra, è computato in misura comunque non inferiore ad uno dei due valori.
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono inoltre assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Dal punto del vista del socio assegnatario, è prevista la non applicazione delle sole disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'art. 47 Tuir: di conseguenza l’operazione comporta il riconoscimento e la tassazione degli utili in natura, ma solo sulla somma eccedente quella assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Per quanto riguarda le imposte indirette, per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro le aliquote dell'imposta proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il termine entro il quale perfezionare gli atti di assegnazione o cessione o la trasformazione agevolata è fissato al 30 settembre 2016.

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di Studio Molinaro

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