Che fare se non viene accolta la domanda per l'accompagnamento?


In caso di diniego dell’indennità di accompagnamento, ci sono due possibilità: ripetere la domanda o propore impugnazione
Che fare se non viene accolta la domanda per l'accompagnamento?

 

Ha diritto all’indennità di accompagnamento chi non è in grado di deambulare autonomamente o chi non è in grado di compiere da sola/o gli atti quotidiani della vita.

Per ottenerla, occorre fare domanda tramite un patronato ma spesso, la commissione medica dell’INPS, che deve verificare i requisiti, si pronuncia negativamente.

Chi riceve il diniego ha due possibilità: aspettare e riproporre la domanda dopo alcuni mesi, magari allegando altra documentazione medica, oppure proporre impugnazione.


1) Aspettare e riproporre la domanda dopo alcuni mesi

Se il/la richiedente sceglie la prima strada, può capitare che debba reiterare più volte la domanda per arrivare al suo accoglimento. E’ quindi possibile che trascorra molto tempo prima che il diritto all’indennità sia riconosciuto.

Quando poi, in una successiva deliberazione la commissione medica riconosce la presenza dei requisiti, l’interessata/o avrà il diritto a ricevere i ratei maturati dal mese successivo alla domanda che è stata accolta e, pertanto, non potrà riscuotere quelli intercorrenti fra la prima richiesta e quella che è andata a buon fine.


2) Proporre impugnazione

Se, invece, sceglie la seconda strada, l’interessata/o dovrà proporre l’impugnazione contro il verbale entro sei mesi da quando l’ha ricevuto.

Per impugnare il verbale occorre l’assistenza di un avvocato.

L’impugnazione avviene mediante il deposito di un ricorso e dei documenti che attestano la presenza dei requisiti. Si apre un procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Il giudice, letto il ricorso, fissa l’udienza e nomina un medico legale che deve esaminare i documenti e visitare il/la ricorrente.

Effettuata la visita ed esaminati gli atti, il medico legale deposita in tribunale una relazione nella quale espone le proprie valutazioni.

Quando nessuna delle parti dichiara di opporsi alle valutazioni del medico legale, il giudice emette un provvedimento di omologa.

Se la relazione è favorevole e l’Inps non si oppone, il provvedimento di omologa viene notificato all’Inps, che avrà 120 giorni per adeguarsi versando l’indennità di accompagnamento e gli arretrati a partire dal mese successivo a quello in cui era stata fatta la domanda tramite il patronato.

Con il provvedimento di omologa favorevole, il giudice condanna l’Inps a corrispondere le spese legali all’avvocato del ricorrente.

Si tratta di un procedimento snello, e i suoi tempi sono ridotti al minimo.

Inoltre, chi possiede un reddito imponibile del nucleo familiare inferiore al limite stabilito dalla legge, attualmente euro 11.493,82 lordi, può avvalersi del patrocinio a spese dello stato.

 

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di Avv. Angela Codecà

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