Chi è il mediatore familiare?


Tesi a confronto sulla figura del mediatore familiare e sulla sua natura giuridica
Chi è il mediatore familiare?
Il mediatore familiare è un professionista altamente qualificato (in genere è un avvocato, uno psicologo o un operatore sociale) che ha competenze sia di natura giuridica, sia psicologica e ha spiccate qualità in ambito di negoziazione, acquisite anche grazie a master e corsi di formazione. Il ruolo del mediatore familiare è quello di porsi come "terzo in causa" tra i coniugi allo scopo di favorire il dialogo tra le parti in sede di separazione o divorzio. Il mediatore aiuta le parti a comunicare in maniera costruttiva, riducendo i conflitti conseguenti alla scelta della separazione, per raggiungere un accordo condiviso e vincolante. Il ricorso al mediatore familiare è tanto più necessario quando siano presenti figli minori, spesso spettatori inermi di conflitti e rivalse tra i genitori in procinto di interrompere il legame coniugale e che potrebbero avere delle ripercussioni negative sul proprio stato psico-fisico durante gli anni della loro crescita.

Ma come si colloca la figura del mediatore familiare nel nostro ordinamento?
Nata negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 per poi diffondersi prima in Canada e successivamente, dagli anni ’80, anche in Europa, la figura del mediatore familiare trova spazio nel nostro ordinamento nell’articolo 155 sexies della legge n. 54 del 2006 (Poteri del giudice e ascolto del minore) il quale, al secondo comma, recita che "Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti (...) per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli".

La legge, dunque, non parla esplicitamente di mediatori familiari, ma di esperti non riconoscendo al mediatore familiare un pieno riconoscimento soggettivo. Resta, così, dubbia la sua corretta qualificazione giuridica.
La conseguenza è che vi siano diverse tesi sulla natura giuridica del mediatore familiare.

La dottrina accosta la figura degli esperti, come da articolo 155 sexies della legge 54/2006, a quella dell’ausiliario del giudice di cui all’art. 68 del codice di procedura civile che, al primo comma, recita: "Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo".
Tale tesi è stata ripresa da alcune sentenze di merito, e sostenuta dei seguenti presupposti:
1. I coniugi in fase di separazione o divorzio (figli compresi) sono i diretti destinatari dell’attività del mediatore familiare, a nulla rilevando che questi ultimi debbano rispondere della loro attività al giudice
2. i mediatori familiari svolgono la propria attività in autonomia, individuando in modo discrezionale le modalità operative di intervento

Contrapposta a tale tesi, vi è quella che esclude l’accostamento della figura dell’esperto-mediatore come un ausiliario del giudice, poiché i mediatori non vengono incaricati dal giudice, non prestano giuramento dinanzi a quest’ultimo e non svolgono la loro attività sulla base di specifici requisiti posti dal giudice o da terze figure. Quindi, secondo tale tesi, i mediatori familiari andrebbero piuttosto considerati come ausiliari della coppia, non del giudice.

E’ evidente che in Italia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi in cui esiste un inquadramento giuridico specifico del mediatore familiare, il legislatore debba operare in tal senso per dissipare dubbi e ombre normative. E ciò a maggior ragione dato che, a fronte della riforma sull’affidamento condiviso e delle norme sulla mediazione obbligatoria, la mediazione familiare è una condizione sine qua non nei procedimenti di separazione.
Si auspica, quindi, un pronto intervento del legislatore italiano.

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di Avv. Erminia Perri

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