Chi è offeso su facebook ha diritto al risarcimento
Il caso
Il Tribunale era chiamato a decidere sulla liceità di alcuni commenti pubblicati su Facebook in relazione a un articolo pubblicato su un giornale locale. I commenti in questione erano particolarmente aspri e critici, e contenevano anche espressioni offensive.
Il Tribunale ha ritenuto tali affermazioni “denigratorie di per se stesse, ed ancor più ove non corrispondenti al vero”.
Ha poi specificato che “Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, come noto è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l’immagine e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate. In ordine al riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, si osserva che il contenuto dei commento appare esorbitante rispetto ai limiti di una opinione genuina, continente e costruttiva”.
La quantificazione del risarcimento
Il Tribunale ha poi operato la quantificazione dei danni da riconoscere al soggetto che aveva subìto le offese.
Ha ritenuto che “alla luce di tutte le circostanze del caso concreto debitamente
considerate a tale fine nella specie, quali la diffusione dello scritto attraverso il social network Facebook idoneo a diffondere il messaggio pubblicato, l’intrinseca rilevanza dell’offesa all’immagine e alla reputazione professionale dell’attore, il numero di destinatari qualificati raggiunti, si ritiene equo riconoscere la somma complessiva pari ad euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine patito da parte attrice”.
Chi offende su Facebook, o su altri Social Network, dunque, viene ancora una volta (giustamente) parificato a chi offende in altro luogo pubblico.
I requisiti della correttezza della comunicazione sono, ancora una volta, quelli consueti: verità, continenza espositiva, ed interesse pubblico.
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