Chi paga l'IMU in caso di cessazione di convivenza con figli?


Spetta all'ex convivente affidatario dei figli e con il diritto di abitazione nella casa familiare pagare l'IMU
Chi paga l'IMU in caso di cessazione di convivenza con figli?

L’imposta municipale propria (IMU) è un tributo locale che ha quale presupposto il possesso di fabbricati.

Dall’anno 2014, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.

L’abitazione principale è l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Ma cosa succede nel caso in cui non si conviva più nella casa famigliare? A chi spetta il pagamento dell'imposta?

In verità, l'art. 4, comma 12 quinquies del DL 16 del 2012 equipara l'abitazione principale come appena descritta alla casa coniugale posseduta dall'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia la legge esclude da tale equiparazione le coppie di fatto, nel senso che nulla disciplina in caso di cessazione di convivenza in cui vi sia un ex convivente che detiene l'immobile di proprietà dell'atro convivente in forza di un provvedimento di assegnazione.

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione (sent. 11416 del 30/04/2019) si è pronunciata anche in relazione a questa ipotesi non contemplata dal legislatore, ritenendo di doverne applicare una interpretazione estensiva.

Per la Corte l’articolo 4, non disciplinando l'ipotesi di conviventi more uxorio che decidano di sciogliere il proprio vincolo, contiene «una lacuna normativa che all'evidenza deriva dalla limitata previsione di una disposizione di legge a fronte dei recenti interventi legislativi e giurisprudenziali tendenti ad una sempre maggiore equiparazione tra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto».

Ciò comporta, ma solo in presenza di figli, che nel caso di costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, successiva alla cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo dell'imposta diventa l'assegnatario dell'immobile famigliare.

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di Avv. Florinda Cavallera

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