Chi paga le spese condominiali dell’ex casa coniugale?


Nel caso di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, a chi spetta l'onere del pagamento delle spese condominiali?
Chi paga le spese condominiali dell’ex casa coniugale?

 

In sede di separazione, la casa coniugale può essere assegnata ad uno dei coniugi su accordo delle parti o per decisione del Giudice.

Presupposto dell’assegnazione è il collocamento prevalente dei figli minori o la convivenza, del coniuge assegnatario, con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o disabili. 

Nel caso in cui l’abitazione appartenga al coniuge non assegnatario o sia in comproprietà, chi ottiene il diritto di viverci non dovrà corrispondere alcun canone di locazione.

Sarà, invece, suo onere, salvo diverso accordo o provvedimento del Tribunale, provvedere al pagamento delle utenze, delle imposte relative all’utilizzo dell’immobile (TARI) e delle spese condominiali ordinarie. Le spese condominiali straordinarie, invece, attenendo al diritto di proprietà e non all’uso dell’immobile, resteranno a carico del proprietario o di entrambi i comproprietari.

Si deve però evidenziare come, anche con riferimento alle spese ordinarie, il condominio, in caso di mancato versamento, non potrà rivolgersi all’assegnatario ma solo al proprietario della casa.

Il coniuge non assegnatario, infatti, sia che sia l’unico proprietario dell’ex-casa coniugale, sia che la stessa sia in comproprietà per il principio della solidarietà delle obbligazioni, sarà tenuto al pagamento del dovuto, avendo poi diritto alla rifusione delle spese dall’assegnatario.

È opportuno, infine, evidenziare come quanto pagato al Condominio non potrà essere trattenuto dagli eventuali assegni di mantenimento per i figli.

Sarà, invece, possibile, nel caso in cui tale situazione si verifichi regolarmente, richiedere una revisione dell’importo previsto a titolo di mantenimento, assumendo l’onere di pagare direttamente le spese condominiali ordinarie.

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di Avv. Federico Garrone

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