Chirurgia estetica: omessa informazione e danno
Se il chirurgo estetico procura un inestetismo più grave di quello che mirava di eliminare, al paziente non informato spetta il risarcimento del danno

La Suprema Corte di Cassazione (Sez. III Civile, Sentenza n° 12830/2014), confermando un orientamento consolidato, ha precisato che quando ad un intervento di chirurgia estetica consegua un inestetismo più grave di quello che si mirava di eliminare o di attenuare, all’accertamento che di tale possibile esito il paziente non fosse stato compiutamente e scrupolosamente informato, consegue la responsabilità del medico per il danno derivatone, quand’anche l’intervento sia stato correttamente eseguito:
"...la particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato..."
Il caso si occupa del risarcimento dei danni subiti da un paziente a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla.
Il nucleo argomentativo della Sentenza può essere sintetizzato nei seguenti passaggi logici:
- l’intervento era stato eseguito a regola d’arte;
- incontroverso che si era verificato un danno alla salute sotto il profilo del peggioramento delle condizioni estetiche;
- pacifico che non erano state fornite al paziente le informazioni rilevanti per consentirgli di maturare una decisione libera e consapevole.
"...la particolarità del risultato perseguito dal paziente e la sua normale non declinabilità in termini di tutela della salute consentono infatti di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato..."
Il caso si occupa del risarcimento dei danni subiti da un paziente a seguito di un intervento di chirurgia estetica volto alla rimozione di un tatuaggio sulla spalla.
Il nucleo argomentativo della Sentenza può essere sintetizzato nei seguenti passaggi logici:
- l’intervento era stato eseguito a regola d’arte;
- incontroverso che si era verificato un danno alla salute sotto il profilo del peggioramento delle condizioni estetiche;
- pacifico che non erano state fornite al paziente le informazioni rilevanti per consentirgli di maturare una decisione libera e consapevole.
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