Chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare


L'estinzione della procedura esecutiva e la restituzione del bene messo all'asta quando non è più possibile conseguire una ragionevole soddisfazione dei creditori
Chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare

Il bene oggetto di espropriazione forzata che subisce un eccessivo deprezzamento rispetto al reale valore dell'immobile, può condurre all'estinzione della procedura esecutiva e la conseguente restituzione del bene messo all'asta.

In tal senso è stato introdotto l'art. 164 bis disp. att. c.p.c., entrato in vigore l'11.11.2014 ed applicabile, per espressa previsione, alle procedure esecutive in corso: "quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo".

La più attenta giurisprudenza di merito ha già motivato che «la riforma del processo esecutivo ha preso espressamente in considerazione l'ipotesi di insufficienza dei beni pignorati alla soddisfazione del credito (art. 492, co. 4' c.p.c.), imponendo all'ufficiale giudiziario di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili (analogo invito può essere rivolto dal creditore procedente a seguito dell'intervento di altri creditori), lasciando intendere, quale ratio ispiratrice, la volontà del legislatore di evitare processi esecutivi inutili (perché insoddisfacenti per il creditore) e/o di lunga durata;

- che analoga intenzione si rinviene negli art. 42, 3° co., 102 e 104-ter L.F.., disposizioni che permettono di evitare un inutile prolungamento della procedura concorsuale in difetto di una ragione economica che ne giustifichi la protrazione;

- che dalla medesima ratio legis si ricava un principio di "necessaria utilità" del processo esecutivo: occorre, a fortiori, ipotizzare una fattispecie di estinzione (seppure atipica) del processo al fine di evitare che lo scopo prefissato dal legislatore sia palesemente frustrato dalla prosecuzione di un'esecuzione che ha già dato dimostrazione di essere infruttuosa, vanamente costosa e totalmente antieconomica» (Tribunale di Belluno, ordinanza 3/06/2013).

E ancora, in tale solco giurisprudenziale, in una recente decisione di merito del Tribunale di Como si legge: «osservato che costituisce un serio indizio di infruttuosità dell'espropriazione forzata la circostanza per cui, pure a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non ha suscitato interesse nel mercato, e ciò nonostante l'ampia pubblicità attuata ed il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo in valori assoluti» (Tribunale Como, I° Sez Civ, sent. 15/02/15).

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, ha ritenuto, valutato il caso (da intendersi per valori assoluti dei beni assoggettati ad esecuzione, molto meno grave di quello che ci occupa) che: «a seguito di svolgimento di cinque aste senza aggiudicazione, va giudicato assolutamente ingiusto e inaccettabile un ulteriore abbattimento del prezzo di vendita che finirebbe con il consentire una svendita a prezzo vile della proprietà della parte debitrice, con il rischio di danneggiare il ceto creditorio; ciò, in conformità all’art. 586 c.p.c., a mente del quale “avvenuto il versamento del prezzo il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”. A determinare una tale (non infrequente) situazione è la particolarissima situazione economica in cui è venuta a trovarsi l’Italia e la crisi profonda in cui versa il mercato immobiliare, che ha ad oggetto un bene notoriamente preso di mira da sempre più pesanti imposte ed oneri, diretti ed indiretti. In considerazione degli anni trascorsi dall’inizio della gravissima crisi economica che affligge il Paese può reputarsi ottimisticamente congruo un differimento di dodici mesi per tentare una nuova asta a un prezzo diverso e migliore» (Trib. Roma, ordinanza 09/05/2013).

 

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di Avv. Luca Bolognesi Guelfi

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