CIG, assegno ordinario, CIGD durante l'emergenza: chiarimenti sulle speciali misure di sostegno


Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario garantito dal Fondo Integrazione salariale FIS, Cassa Integrazione in Deroga durante l'emergenza sanitaria
CIG, assegno ordinario, CIGD durante l'emergenza: chiarimenti sulle speciali misure di sostegno

Il decreto legge (DL) n. 18/2020 (cd “Cura Italia”) ha introdotto misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali.

Procediamo alla disamina dei singoli istituti.


A) Cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario (art. 19 DL 18/2020)

La cassa integrazione ordinaria spetta ai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva a seguito della emergenza Covid 19. La domanda può essere trasmessa per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane. L’art. 10 del citato DL elenca le imprese ammesse a richiedere la cassa integrazione guadagni.


B) Assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (F.I.S.)

I datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO o della CIGS, operanti in settori in cui sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27, 40 Dlgs 148/2015) possono chiedere l’assegno ordinario, garantito dal F.I.S., per una durata massima di 9 settimane (e comunque entro il 31/8/2020).

Ambito di applicazione della CIGO e dell’assegno ordinario
I trattamenti si applicano ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro, richiedenti la prestazione, alla data del 23/2/2020, anche se non in possesso del requisito della anzianità di 90 gg di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è stato chiesto il trattamento.

I periodi autorizzati con la causale “Covid 19” non sono computati ai fini di successive richieste di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

All’atto di presentazione della domanda non è necessaria la comunicazione all’Inps della esecuzione della procedura di informazione e di consultazione (art. 14 Dlgs 128/2018), potendo tali procedure essere svolte, in via telematica, entro 3 gg successivi a quello di comunicazione preventiva.

Qualora la sospensione o la riduzione della attività lavorativa sia iniziata nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 marzo 2020, il termine iniziale per la presentazione della domanda decorre dal 23 marzo 2020.

In tutti gli altri casi la domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione della attività lavorativa.


C) Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga spetta ai datori di lavoro, che sono esclusi dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria.

E’ riconosciuta dalla Regione e dalle Province autonome, per la durata della sospensione del lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Quanto alla stipulazione di accordi sindacali, i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti sono esonerati dalla stipula di accordi; quanto ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti la cassa in deroga è autorizzata da Regioni e Province autonome previo accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La presenza di ferie pregresse non è ostativa dell’accoglimento della istanza di cassa in deroga.

La domanda deve essere presentata alle Regioni ed alle Province autonome, mentre spetta all’Inps la erogazione della prestazione.

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di Avv. Emanuela Manini

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