Circolazione dei veicoli
Definizione, caratteristiche, elementi essenziali

L'articolo 2054 c.c, disciplina la materia della responsabilità extracontrattuale con particolare riferimento alla responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli. Il primo comma del predetto articolo stabilisce che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale responsabilità si fonda sulla colpa e la relativa prova liberatoria è da considerarsi particolarmente ardua poichè non è sufficiante dimostrare di essersi comportato con diligenza, prudenza e perizia ma è necessario altresì provare che l'evento si è verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo o per caso fortuito o per causa di forza maggiore. In particolare il secondo comma del suddetto articolo stabilisce una presunzione di responsabilità che ha il medesimo contenuto di quella di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c.: in effetti in caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia avuto una pari responsabilità nella causazione del danno. Per quanto concerne la responsabilità del proprietario del veicolo l'articolo 2054 c.c. terzo comma stabilisce in modo netto che il proprietario o in alternativa l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, risponde solidarmente con il conducente tranne nel caso in cui riesca a provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Tale circostanza è da considerarsi ipotesi di responsabilità oggettiva: ovvero quella forma di responsabilità basata solo ed esclusivamente sull'esistenza del nesso di causalità, per cui si risponde del danno cagionato come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta, a prescindere dal dolo o dalla colpa, e di conseguenza per liberarsi dalla responsabilità occorre dimostrare la mancanza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento.
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