Circolazione di un veicolo rubato e incidente stradale: chi paga?

Un interessante quesito che si pone, all’interno del processo penale, nell’ambito dei rapporti tra imputato, responsabile civile ex artt. 83 ss. c.p.p. e parte civile - con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità penale da circolazione stradale - è il seguente: qual è l’assicuratore civilmente responsabile, per il fatto dell’imputato, nell’ipotesi in cui quest’ultimo causi un sinistro mentre si trova alla guida di un veicolo rubato o, comunque, sottratto alla disponibilità del proprietario?
Più precisamente: nell’ipotesi testé descritta, può chiamarsi a rispondere delle conseguenze civili del reato l’assicuratore del veicolo al momento del fatto? O, al contrario, la sottrazione clandestina (o illecita, o violenta, o posta in essere, comunque, all’insaputa e senza il consenso del proprietario/avente diritto) interrompe la validità e l’efficacia del rapporto assicurativo e, pertanto, del fatto illecito dell’imputato deve essere piuttosto chiamato a rispondere, in qualità di responsabile civile, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
La risposta all’interrogativo posto si rinviene nelle pieghe interpretative della legislazione nazionale e comunitaria, in tema di Responsabilità Civile degli Autoveicoli. Il Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/205), infatti, ha introdotto una novità assoluta, prevedendo l’intervento del Fondo di Garanzia, per il tramite dell’impresa designata dall’IVASS, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario o delle altre persone chiamate ex lege a rispondere dei danni causati dalla circolazione (art. 283, comma 1, lettera (d), cod. ass.).
Con questa norma, il legislatore nazionale parrebbe essersi avvalso della facoltà concessagli dall’art. 2, comma 2, della Direttiva del Consiglio Europeo 30-12-1983, n. 84/5 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli), secondo cui, nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che il Fondo di Garanzia intervenga in luogo e vece dell'assicuratore.
E tuttavia, non può, sin d’ora, non registrarsi un evidente iato tra la previsione comunitaria e quella nazionale: la prima parla infatti di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, la seconda di veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, il che, ovviamente, può avvenire anche in assenza di furto o violenza.
Tuttavia, la norma codicistica può (rectius, deve) essere necessariamente interpretata in senso conforme al diritto comunitario, laddove si consideri che l’art. 122 Codice Assicurazioni, il quale prevede l’esonero dell’assicuratore del veicolo nel caso di circolazione c.d. prohibente domino (cfr. infra), stabilisce espressamente che l’assicurazione cessa a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia all’autorità di P.S.
Pertanto, leggendo unitariamente l’art. 2 Direttiva 84/5, l’art. 122 e l’art. 283 cod. ass., deve concludersi che l’azione diretta nei confronti del Fondo va proposta non in qualunque ipotesi di circolazione contro la volontà del proprietario, ma solo nei casi in cui la circolazione sia frutto di furto o violenza.
La giurisprudenza, sul punto, è solita distinguere tra circolazione invito domino, cioè senza il consenso del proprietario, e circolazione prohibente domino, cioè contro la volontà del proprietario; ne consegue, pertanto, che spetta al proprietario vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, e fornire la prova non già (o, meglio, non solo) che il mezzo abbia circolato senza il suo consenso (invito domino), ma che detta circolazione sia avvenuta addirittura contro la sua volontà (proibente domino); volontà, che deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo.
Ciò posto, il Fondo sarà legittimato passivo nelle fattispecie di veicolo rubato che continua a circolare dopo il furto, provocando incidenti e che, per effetto dell’art. 122 Codice Assicurazioni, deve ritenersi scoperto di garanzia assicurativa, come detto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
L’interpretazione letterale della norma, tuttavia, non esaurisce le questioni sul tavolo ma al contrario, ne genera di nuove: in primo luogo, c’è chi ha sostenuto che la mera denuncia sarebbe sufficiente ad esonerare il proprietario dalla responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c., in quanto costituisce un concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente diretto ad evitare la circolazione del veicolo, indipendentemente dalla prova, da parte del proprietario, di aver adottato, anteriormente al furto, accorgimenti finalizzati ad evitarne la circolazione. Secondo questo orientamento, il fatto che il furto sia avvenuto è fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del proprietario e il danno del terzo.
Altri, tuttavia, interpretano la locuzione contro la volontà in maniera maggiormente restrittiva, ritenendo che non sia possibile liberarsi da ogni responsabilità, semplicemente presentando una denuncia di furto - che proverebbe soltanto la circolazione invito domino - ma occorrerà dimostrare di aver adottato ogni misura idonea non solo ad agevolare, ma finanche ad impedire l’azione del ladro.
In tal senso, la giurisprudenza di Cassazione ha statuito che il proprietario del veicolo che intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell’art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si manifesti in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass., 07.07.2006, III Sez. Civ., num. 15521).
In ogni caso, il Fondo, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 292 del Codice delle Assicurazioni, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese; la denuncia, pertanto, avrebbe sì lo scopo di garantire al proprietario e, di conseguenza, al proprio assicuratore, di essere esonerato dal risarcimento al terzo trasportato, e di avviare la procedura di liquidazione da parte del Fondo di Garanzia, ma non dispenserebbe gli stessi dall’eventuale azione di regresso esercitata dall’impresa designata alla gestione di quest’ultimo, la quale fornisca in giudizio la prova della responsabilità del proprietario.
D’altra parte, l’art. 122, primo comma, Cod. Ass. richiama espressamente l’art. 2054 c.c., il quale stabilisce, come noto, che il proprietario del mezzo è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Ma non basta. Ulteriori incertezze sorgono nel caso di sinistri causati da veicoli circolanti prohibente domino, per quanto attiene ai danni risarcibili; l’art. 283 Cod. Ass. prevede, infatti, nell’ultima parte del comma 2, che il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni a cose, ma soltanto:
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ai terzi non trasportati;
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ai trasportati contro la propria volontà;
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ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale.
La lettera della norma lascia insoluti alcuni problemi e, in particolare, se ai trasportati consapevoli della circolazione illegale, spetti, da parte del Fondo, solo il risarcimento del danno alla persona, anche il risarcimento del danno a cose, nei limiti di cui alla prima parte del secondo comma dell’art. 283, oppure non spetti alcun risarcimento.
Quest’ultima soluzione sembrerebbe l’opinione preferibile in base alla lettera della norma: la inconsapevolezza della circolazione illegale è, infatti, presupposto per l’intervento del Fondo in favore del trasportato e, dunque, se manca la prima, non potrà avvenire il secondo.
E tuttavia non può negarsi che, in tal modo, si crei un pericoloso vuoto di tutela: il terzo trasportato consapevole della circolazione illegale, infatti, non potrebbe proporre l’azione diretta nei confronti di alcuno: non nei confronti dell’impresa designata, perché lo esclude l’art. 283, comma 2, Cod. Ass.; non nei confronti dell’assicuratore del vettore, perché lo esclude l’art. 122, comma 3, Cod. Ass.
Questa conclusione è però insostenibile perché in contrasto col diritto comunitario: stabilisce, infatti, l’art. 1, comma 1, Direttiva Consiglio 14-05-1990, n. 90/232 (relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) che l'assicurazione obbligatoria della R.C.A. deve coprire la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo.
Né, ovviamente, la mera consapevolezza della circolazione illegale del veicolo sembra costituire una giusta ragione per derogare a tale principio.
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