Circolazione di veicoli e termine di prescrizione


1. Cenni sulla responsabilità civile nella circolazione dei veicoli - 2. Il termine di prescrizione e le ipotesi di fatto costituente reato
Circolazione di veicoli e termine di prescrizione
CENNI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
La circolazione stradale dei veicoli viene considerata dall'ordinamento un'attività potenzialmente pericolosa e per tale ragione viene assoggettata a un particolare regime di responsabilità a tutela dei danneggiati. Il nostro Codice civile si occupa di tale tipologia di responsabilità all’art. 2054 secondo il cui disposto normativo il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per quanto concerne la responsabilità, nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.

Il regime della responsabilità civile opera altresì per il proprietario del veicolo ed altre tipologie di soggetti che vantano un diritto sul veicolo attraverso il meccanismo della responsabilità solidale nell’ipotesi in cui i medesimi non riescano a fornire la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.
Per quanto concerne la presunzione di pari responsabilità dei conducenti in occasione del sinistro, si tratta certamente di una disposizione di carattere sussidiario e che cioè va applicata nelle sole ipotesi in cui non sia stato possibile accertare la responsabilità di un solo soggetto o la diversa misura nell'attribuzione di responsabilità ai conducenti coinvolti.

La materia risarcitoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli è ampiamente trattata altresì dal D. Lgs. 209/2005, meglio conosciuto come Codice delle assicurazioni private, al fine di raccordare le generali prescrizione codicistiche con la particolare disciplina caratterizzata dal meccanismo dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti. Inoltre, tale corpo normativo pone una serie di prescrizioni ed oneri procedimentali al fine di instaurare un corretto iter risarcitorio nei confronti della Compagnia assicurativa del responsabile civile ovvero della propria Compagnia in ipotesi di procedura di indennizzo diretto (oltre alle varie ipotesi di mancanza della copertura assicurativa del danneggiante, di auto pirata etc.).

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE E LE IPOTESI DI FATTO COSTITUENTE REATO
Il regime della prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno viene disciplinato dall’art. 2947 c.c. secondo il cui tenore letterale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Il dies a quo è ovviamente quello del giorno in cui si è verificato il fatto illecito dal quale deriva l’obbligo risarcitorio in capo al soggetto responsabile.

Il successivo comma terzo si occupa dell’ipotesi in cui il fatto dal quale nasce la responsabilità civile integri, al contempo, gli estremi di un illecito penalmente perseguibile (si pensi all’ipotesi più grave della morte di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale ma anche alle ipotesi meno gravi di reati perseguibili a querela come nel caso di lesioni non gravi e in tali ipotesi al soggetto danneggiato viene offerta la possibilità di ottenere tutela nell’ambito di un autonomo giudizio civile ovvero con la costituzione di parte civile nell’instaurando processo penale).
A tal proposito la norma in questione dispone che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Ovviamente nell’ipotesi in cui l'illecito civile è considerato dalla legge come reato e il giudizio penale non sia stato promosso, la prescrizione del reato, più lunga di quella dell'illecito civile, si applica anche all'azione di risarcimento, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri un'entità considerata dalla legge come reato in tutti i suoi estremi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Dunque, l’operatività della norma non è assolutamente subordinata alla concreta promozione del giudizio penale.
A tal fine il giudice, onde poter accertare se sia applicabile, in luogo della prescrizione quinquennale o di quella biennale stabilite dai primi due commi dell'art. 2947 cod. civ., la più lunga prescrizione penale, deve operare un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio e la fattispecie ipotizzata in una norma penale incriminatrice.

Quando il raffronto accerti la coincidenza tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto reato ipotizzato in una norma penale incriminatrice, si verifica l'ipotesi di cui alla prima parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. e cioè che "il fatto è considerato dalla legge come reato"; conseguentemente il diritto al risarcimento del danno prodotto dal fatto illecito è soggetto al termine di prescrizione stabilito dalla legge penale per il reato.

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di Avv. Daniele Golini

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