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Incidente con auto rubata: come il terzo trasportato può chiedere il risarcimento danni


Il terzo trasportato danneggiato può chiedere il risarcimento danni contro il conducente e il fondo di garanzia se prova l'inconsapevolezza del furto
Incidente con auto rubata: come il terzo trasportato può chiedere il risarcimento danni

 

Quando la circolazione avviene contro la volontà del proprietario, l’art. 122, 3 comma, del codice delle assicurazioni stabilisce che l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, del locatario, ecc., fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.

Pertanto, per effetto di tale disposizione, l’art. 141 del codice delle assicurazioni private, non sarà applicabile l’azione diretta o automatica nei confronti del vettore, vale a dire che non potrà trovare applicazione poiché la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario o dei soggetti equiparati a quest’ultimo.

In tali casi, il trasportato danneggiato potrà agire sicuramente contro il conducente del veicolo resosi responsabile del sinistro e del danno dallo stesso patito.

La legge consente, altresì, al terzo trasportato una azione nei confronti dell’impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’art. 283, 2 comma, codice delle assicurazioni, prevede che il risarcimento dei danni sia dovuto, tanto per i danni alle cose quanto per quelli alla persona, esclusivamente a favore: dei terzi non trasportati, dei trasportati contro la propria volontà e dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale.

Tale opzione, peraltro, potrà essere esercitata a condizione, tuttavia, che il terzo trasportato provi di essersi trovato a bordo contro la propria volontà, come ad esempio quando lo stesso è tratto in ostaggio, o inconsapevole della circolazione illegale.

Quindi, il terzo danneggiato dovrà in un eventuale processo, instauratosi per il proprio risarcimento dei danni, dimostrare la propria estraneità ed inconsapevolezza della circolazione illegale dell’autovettura.

La giurisprudenza, seppure la normativa non lo prevede espressamente, ha più volte ribadito che è onere dell’attore (terzo trasportato che si affermi danneggiato) fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui quello di essere inconsapevole della illegalità della circolazione della vettura.

Tale orientamento giurisprudenziale evidenzia che l'ignoranza non colpevole della vittima di trovarsi a bordo di un veicolo sottratto, con azione di reato o comunque violenta, al legittimo detentore è al tempo stesso condizione di risarcibilità del danno e fatto costitutivo della pretesa il cui onere spetterà sempre in capo alla vittima stessa.

La norma, quindi, non sarà operativa nel caso in cui il trasportato sia un complice del ladro (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 12 febbraio 2013, n. 3296).

Il terzo trasportato avrà diritto al risarcimento dei danni; la sua azione potrà essere svolta nei confronti del conducente responsabile del sinistro, mentre non si potrà agire nei confronti della Compagnia assicuratrice del veicolo oggetto di furto.

Nel contempo, si potrà richiedere il risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada solo se il terzo danneggiato dimostri di essere inconsapevole della illegalità della circolazione della vettura, oltre a tutti gli altri elementi costitutivi dell’azione.

 

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