Città metropolitane, unione e fusione di comuni


E` valida la scelta dei componenti degli organi istituzionali degli enti pubblici attraverso un procedimento non elettivo?
Città metropolitane, unione e fusione di comuni
La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2015 ha accertato la legittimità costituzionale della legge 56 del 2015 con la quale il Parlamento, su proposta del Governo, ha minuatmente regolamentato la vita delle città metropolitane, delle province (in corso di abolizione con il D.d.L. n. 1429/2015) unioni e fusioni di comuni, assestando un colpo decisivo in merito alle velleità autonomistiche egemoniche delle regioni.

Ma c'è di più dal momento che nella sentenza si rinvengono diversi enunciati sulla validità di scelta dei componenti degli organi istituzionali degli enti pubblici attraverso un procedimento non elettivo, ma procedimento di secondo grado cioè effettuato dagli organi di altri enti pubblici.

La Corte Costuzionale, già con sentenza n. 96/68 ha affermato la compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado che sono previste dalla Costituzione altresì per la più alta carica dello Stato.

Ovviamente questa sentenza non può non influire positivamente sulla decisione del Parlamento che si muove in funzione dell'istituzione di un Senato non direttamente elettivo confermando la scelta di un bicameralismo non paritario come da più parti auspicato.

La Corte afferma senza mezzi termini che la Carta Europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15/10/1985 è ratificata dalla Legge 439/1989, ha la natura di un atto di mero indirizzo e lascia ferme le competenze di base delle collettività locali stabilite dalla Costituzione e dalla Legge, ribadendo in aggiunta che la Carta stessa non esclude affatto la possibilità di un'elezione indiretta. Ad abundantiam va detto che la Corte Costituzionale riconosce anzitutto che lo Stato si è adoperato in funzione di una necessaria semplificazione, ma soprattutto di un assetto dell'ordinamento territoriale ispirato alla trasparenza.

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di Studio legale Tomassi

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