Clausola assicurativa chiara e comprensibile
Clausola limitativa del rischio assicurato chiara e comprensibile

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. L'inequivoca chiarezza è imposta dall'obbligo di comportamento secondo buona fede gravante sulle parti in forza delle norme di cui agli artt.1175 c.c e 1375 c.c ai quali si è affiancato l'art.166 Codice delle Assicurazioni private. La Suprema Corte di Cassazione civile sez.III con sentenza n.668 del 18.01.2016 ha affermato l'inoperatività di una limitazione del rischio assicurato in quanto la clausola limitativa non era chiara e comprensibile per cui ha ritenuto che il danno fosse coperto dalla polizza. Nel dubbio le clausole vanno interpretate in senso sfavorevole al predisponente e in senso favorevole all'assicurato. Lo stesso principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella causa 96/14 con decisione del 23.04.2015 con la quale ha chiarito che le clausole che riguardano le prestazioni essenziali di un contratto assicurativo vanno considerate redatte in modo chiaro e comprensibile non solo se chiare, ma anche se espongono in modo preciso e trasparente il funzionamento del meccanismo di assicurazione; il consumatore deve essere posto nella condizione di poter valutare le conseguenze economiche che derivano dal contratto di assicurazione, altrimenti le clausole possono essere considerate abusive.
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