Clausola di esclusione del rischio assicurato


Clausola di esclusione del rischio assicurato con contenuto ampio ed indiscriminato
Clausola di esclusione del rischio assicurato
La clausola di esclusione del rischio assicurato quando ha un contenuto ampio, indiscriminato e indica un'ampia casistica di attività nell'ambito di quelle oggetto del contratto assume le caratteristiche di una clausola di limitazione di responsabilità (Cass.civ.III n.8235/2010), pertanto può essere dichiarata nulla in quanto vessatoria in base alle norme del codice del consumo nei contratti tra professionista-imprenditore e consumatore. Nei contratti con parti in posizione di parità va approvata specificamente per iscritto. Si pone altresì in contrasto con l'art.1229 c.c. La clausola è invece valida se delimita in modo specifico il rischio assicurato.

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di Avv. Maurizio Mariani

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