Clausola di esclusione del rischio assicurato
Clausola di esclusione del rischio assicurato con contenuto ampio ed indiscriminato

La clausola di esclusione del rischio assicurato quando ha un contenuto ampio, indiscriminato e indica un'ampia casistica di attività nell'ambito di quelle oggetto del contratto assume le caratteristiche di una clausola di limitazione di responsabilità (Cass.civ.III n.8235/2010), pertanto può essere dichiarata nulla in quanto vessatoria in base alle norme del codice del consumo nei contratti tra professionista-imprenditore e consumatore. Nei contratti con parti in posizione di parità va approvata specificamente per iscritto. Si pone altresì in contrasto con l'art.1229 c.c. La clausola è invece valida se delimita in modo specifico il rischio assicurato.
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