Clausola di intrasmissibilità e assicurazione


Contratto di assicurazione, esclusione dell'indennizzo per intrasmissibilità agli eredi
Clausola di intrasmissibilità e assicurazione

Le clausole presenti nei contratti di assicurazione che fanno dipendere la trasmissibilità dell'indennizzo agli eredi al comportamento dell'assicuratore, ad es. la liquidazione dell'indennità o la sua offerta, sono clausole di limitazione della responsabilità dell'assicuratore predisponente e vanno considerate vessatorie. Al contrario sono delimitative del rischio assicurativo quelle clausole che attengono al danno, all'oggetto del contratto con una limitazione del rischio garantito. L'esclusione totale dell'indennizzo in dipendenza della condotta dell'assicuratore o per fatti estranei al danno o all'oggetto del contratto conduce la relativa clausola ad essere considerata vessatoria con conseguente nullità nei contratti con il consumatore, mentre nei contratti con parti in posizione di parità vanno approvate specificamente per iscritto ferma restando la nullità ex art.1229 c.c nell'ipotesi di esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave. Con sentenza n.395 dell'11.01.2007 la Corte di Cassazione civile sez.III ha stabilito la vessatorietà della clausola di un contratto di assicurazione che escludeva la trasmissibilità agli eredi dell'indennizzo nel caso di morte dell'assicurato per causa indipendente dall'infortunio qualora al verificarsi di tale evento non fosse stata liquidata o offerta l'indennità.

Articolo del:


di Avv. Maurizio Mariani

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse