CO.CO.CO.: novità Jobs act e riforma
Novità per i co.co.co. sia nel settore privato sia nel settore pubblico, a rischio mancato rinnovo dal 2017

I collaboratori coordinati e continuativi c.d. co.co.co. sono anche detti lavoratori parasubordinati in quanro rappresentano una categoria di lavoratori intermedi fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.
Questi collaboratori lavorano in piena autonomia, sono funzionalmente inseriti nell'organizzazione dell' azienda, possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente che ha il potere di coordinamento dell'attività del lavoratore con le esigense dell'organizzazione aziendale.
Tali collaborazioni devono avere i seguenti requisiti:
l'autonomia, il potere di coordinamento, la prevalente personalità della prestazione, la continuità.
Con riferimento all'autonomia, il collaboratore viene considerato tale anche se utilizza mezzi del committente ma può decidere liberamente e autonomamente i tempi e le modalità di esecuzione della commessa.
I redditi percepiti dai co.co.co ai fini fiscali sono stati considerati fino al 31/12/2000 come redditi di lavoro autonomo, dal 01/01/2001 come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
E' doveroso precisare che con riferimento al Regime giuridico al rapporto di co.co.co., si applica quello del lavoro autonomo, pertanto non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni come stabilito dall'ex art. 2116 del c.c..
Va precisato che con l'entrata in vigore del D.l.gs 276/03 la c.d. Riforma Biagi dal 24/0/10/2003 non è possibile tranne eccezioni instaurare rapporti di co.co.co. se non sono riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Giova precisare che le parti contraenti per evitare contenziosi inerenti il rapporto di lavoro possono anche chiedere la certificazione di contratto di collaborazione presso gli organi certificatori istituiti ai sensi dell'art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
Le Riforme del lavoro, Fornero e Job act, hanno cercato di limitare il fenomeno del lavoro parasubordinato in quanto considerato fenomeno di precarietà pertanto dal 2009 al 2015 tali rapporti di lavoro si sono ridotti in modo vertiginoso.
Va evidenziato che tali tipi di lavori rappresentavano comunque un primo approccio al lavoro anche se vi erano dei fenomeni distorsivi ed impropri che rendevano il lavoro dei giovani sempre più precario.
Con le ultime Rifome si sono riscontrate enormi riduzioni di collaborazioni in quanto i requisiti per poter far ricorso alle collaborazioni devono rispondere ai determinati requisiti prefissati in caso di loro assenza non si può stipulare un contratto.
Giova ricordare che proprio in questi giorni si dovrà discutere circa i co.co.co. del settore pubblico che rischiano dal 2017 di non vedersi rinnovato il contratto, si affrontano le problematiche anche con i sindacati che hanno l'obiettivo di chiedere una proroga per i rinnovi e un intervento anche per altri contratti flessibili in modo da agevolare i giovani al lavoro e tutelare chi lavora come co.co.co affinchè possa conservare il posto, ovvero l'impiego, magari trovando una nuova formula legislativa.
Questi collaboratori lavorano in piena autonomia, sono funzionalmente inseriti nell'organizzazione dell' azienda, possono operare all'interno del ciclo produttivo del committente che ha il potere di coordinamento dell'attività del lavoratore con le esigense dell'organizzazione aziendale.
Tali collaborazioni devono avere i seguenti requisiti:
l'autonomia, il potere di coordinamento, la prevalente personalità della prestazione, la continuità.
Con riferimento all'autonomia, il collaboratore viene considerato tale anche se utilizza mezzi del committente ma può decidere liberamente e autonomamente i tempi e le modalità di esecuzione della commessa.
I redditi percepiti dai co.co.co ai fini fiscali sono stati considerati fino al 31/12/2000 come redditi di lavoro autonomo, dal 01/01/2001 come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
E' doveroso precisare che con riferimento al Regime giuridico al rapporto di co.co.co., si applica quello del lavoro autonomo, pertanto non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni come stabilito dall'ex art. 2116 del c.c..
Va precisato che con l'entrata in vigore del D.l.gs 276/03 la c.d. Riforma Biagi dal 24/0/10/2003 non è possibile tranne eccezioni instaurare rapporti di co.co.co. se non sono riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Giova precisare che le parti contraenti per evitare contenziosi inerenti il rapporto di lavoro possono anche chiedere la certificazione di contratto di collaborazione presso gli organi certificatori istituiti ai sensi dell'art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
Le Riforme del lavoro, Fornero e Job act, hanno cercato di limitare il fenomeno del lavoro parasubordinato in quanto considerato fenomeno di precarietà pertanto dal 2009 al 2015 tali rapporti di lavoro si sono ridotti in modo vertiginoso.
Va evidenziato che tali tipi di lavori rappresentavano comunque un primo approccio al lavoro anche se vi erano dei fenomeni distorsivi ed impropri che rendevano il lavoro dei giovani sempre più precario.
Con le ultime Rifome si sono riscontrate enormi riduzioni di collaborazioni in quanto i requisiti per poter far ricorso alle collaborazioni devono rispondere ai determinati requisiti prefissati in caso di loro assenza non si può stipulare un contratto.
Giova ricordare che proprio in questi giorni si dovrà discutere circa i co.co.co. del settore pubblico che rischiano dal 2017 di non vedersi rinnovato il contratto, si affrontano le problematiche anche con i sindacati che hanno l'obiettivo di chiedere una proroga per i rinnovi e un intervento anche per altri contratti flessibili in modo da agevolare i giovani al lavoro e tutelare chi lavora come co.co.co affinchè possa conservare il posto, ovvero l'impiego, magari trovando una nuova formula legislativa.
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