Codice del terzo settore


Tempistiche e fase transitoria
Codice del terzo settore
Dal 2 agosto 2017 e' in vigore il D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 sul nuovo Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1 , comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106
TEMPISTICHE PER L' ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA:
25 MAGGIO 2017 : Approvata in via definitiva la L.106/2016 "Delega al governo per il Codice del Terzo Settore, 5 per mille, impresa sociale e servizio civile universale".
1GENNAIO 2018: Entrata in vigore degli incentivi a favore delle erogazioni liberali e delle esenzioni ai fini delle imposte indirette.
3 LUGLIO 2018: termine ultimo entro cui il Governo potrà modificare i decreti attuativi della legge delega.
1 GENNAIO 2019: Entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La qualifica di Onlus esce dall' ordinamento.
FASE TRANSITORIA: Fino a quando il Registro Unico non sarà operativo e non sarà quindi possibile iscriversi, gli enti del Terzo Settore potranno far valere la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti. Il Codice prevede un termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore entro il quale gli enti potranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
CHI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE: Nel nuovo Codice del Terzo Settore centrale è la figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita. Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti. L’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti ETS.
E’ importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.

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di Studio Molinaro

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