Codice di Famiglia del Regno del Marocco, quando si applica in Italia?


I giuristi italiani si trovano sempre più spesso a dover applicare, nelle controversie di famiglia, il diritto e le norme di altri Paesi
Codice di Famiglia del Regno del Marocco, quando si applica in Italia?

I giuristi italiani – avvocati e magistrati – si trovano sempre più spesso a dover applicare, nelle controversie di famiglia, il diritto e le norme di altri Paesi, soprattutto di stampo islamico.

Uno dei codici più completi e tutelanti della parte più debole, è senza dubbio il Codice della Famiglia del Regno del Marocco, del 2003.

In queste brevi riflessioni si esamina la problematica posta più spesso all’attenzione dei magistrati italiani che è quella relativa all’affidamento dei figli minori.

Nel caso in cui i coniugi e i figli minori sono tutti di nazionalità marocchina, ma residenti in Italia, l’applicazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 8 del Regolamento dell’Unione n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale del minore.

Quanto, invece, alla legge sostanziale applicabile, si rileva che la L. 218 /1995 all’art. 24, c. 1 stabilisce “i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto” ovvero dalla legge nazionale dei soggetti interessati se tutti hanno la medesima nazionalità, come nel caso in questione.

L’art. 36 della medesima legge disciplina i rapporti tra i tra genitori e figli prevedendo che “1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. Nel caso di minore di nazionalità marocchina dovranno necessariamente essere applicate, dal Tribunale italiano, le norme previste da quella legislazione sui rapporti di famiglia.

E’ necessario, quindi, esaminare le disposizioni del Codice della Famiglia (c.d. Mudawwana) del Marocco introdotto con la L. 70/ 2003 entrato in vigore nel 2004.

L’art. 54 del Mudawwana, al secondo comma dispone che in “in caso di separazione degli sposi i doveri su di loro incombenti sono ripartiti tra i medesimi, in conformità alle disposizioni previste in materia di affidamento”.

Richiamando le norme del Libro III (Della nascita e dei suoi effetti) e in particolare le norme di cui al titolo II (Dell’affidamento del minore), nel caso di non coabitazione dei genitori, ai sensi dell’art.169 l’affidamento spetta alla madre, che ha l’obbligo di curare, vegliare sul minore, controllare la sua educazione, il progresso scolastico e tutelare i suoi interessi.

Il padre a sua volta, per la previsione di cui all’art. 168, è obbligato al mantenimento dei figli, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 198 e 189 del c.d. Mudawwana, è costituito dalle spese relative a: cibo, abbigliamento, cure mediche, istruzione e quanto indispensabile.

L’art. 167 Codice della Famiglia prevede, da parte del padre, il pagamento di una somma a titolo di retribuzione dovuta per la custodia del figlio e le spese ad esse relative – ivi compresi un contributo alle spese di locazione – da riconoscersi a favore della madre affidataria.

L’art. 171 impone, infatti, che l’affidamento del minore, inclusivo della residenza, deve essere riconosciuto primariamente alla madre, salvo in sua assenza, l’indicazione di altri soggetti.

L’applicazione dei principi contenuti nelle norme del Codice della Famiglia marocchino da parte del Tribunale italiano non si configura in contrasto con i principi di ordine pubblico (sia interno che internazionale) inteso quale limite all’applicazione delle norme straniere da parte del Giudice nazionale, poiché entrambi gli ordinamenti – italiano e marocchino – prevedono forme di tutela dei minori conformi ai principi generali stabiliti sia dalle convenzioni internazionali sia dalla normativa comunitaria, tra le quali, con riferimento alle prime la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989 (cd. Convenzione di New York) e con riferimento alle seconde, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’ Unione Europea (cd. Carta di Nizza).

Si evidenziano alcuni principi stabiliti dal Mudawwanna, di più frequente applicazione anche da parte del Giudice nazionale.

 

❖    Sull’affidamento e residenza della minore
Per previsione normativa (art. 171 Mudawwana) l’affidamento del figlio è riconosciuto in primo luogo alla madre, presso la quale è di regola, stabilita la residenza.


❖    Sulle modalità e tempi di visita
Il diritto marocchino stabilisce, come principio generale che entrambi i genitori abbiano i medesimi diritti a mantenere stabili rapporti con i discendenti. Il padre, pertanto, potrà vedere e frequentare con regolarità il figlio, pur rammentando l’obbligo per quest’ultimo, secondo la previsione dell’art. 169, che il minore affidato ha l’obbligo di trascorrere la notte solo presso il domicilio dell’affidataria, che nella maggior parte dei casi si identifica con la madre.


❖    Sul dovere di mantenimento
Al padre, quale genitore non affidatario, incombe l’obbligo dell’integrale mantenimento del figlio, ai sensi degli artt. 198 e art. 189 del codice suddetto, da intendersi comprensivo di cibo, abbigliamento, cure mediche, istruzione e quanto indispensabile; inoltre, è a carico del padre una somma a titolo di retribuzione dovuta per la custodia e le spese ad essa relative, a favore della madre (art. 167).

Sicuramente lo studio e l’approfondimento di norme straniere si imporrà per tutti gli operatori del diritto, in particolar modo in diritto di famiglia e minorile, in considerazione della natura sempre più multiculturale della nostra società.

Articolo del:


di Avv. Loredana Ermia

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