Codice rosso: legge contro la violenza domestica e di genere


Il Parlamento ha approvato il Codice rosso, la legge contro la violenza sulle donne. Tempi più rapidi per il processo, pene più dure e introduzione di nuovi reati
Codice rosso: legge contro la violenza domestica e di genere

 

Il Parlamento ha approvato il Codice rosso, la legge contro la violenza sulle donne.

Tempi più rapidi per il processo, pene più dure e soprattutto introduzione di nuovi reati: il revenge porn e le lesioni permanenti al volto.

Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, in vigore dal 9 agosto.

Il Codice stato concepito come canale preferenziale per offrire tutele in tempi brevi alle vittime di violenza, donne e minori in particolare, favorendo un celere avvio del procedimento penale per alcuni reati tra cui maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale.

Si compone di 21 articoli che:

•    Individuano una serie di condotte attraverso cui si pone in essere la violenza domestica e di genere introducendo nuove fattispecie di reato.

•    Inaspriscono le pene già previste dal codice penale per alcuni reati, aumentano la durata delle misure cautelari, inaspriscono le aggravanti.


Principali novità del Codice Rosso

4 NUOVI REATI:

•    Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate c.d. revenge porn (art 612 ter).
Il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.

•    Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies).
Il reato è punito con la reclusione da otto a 14 anni; la pena è l’ergastolo quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima.

•    Costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558-bis).
Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

•    Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387-bis), sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.


Avvio del procedimento veloce e tempestivo

Garantito maggior impulso e celerità nella comunicazione della notizia di reato.

La Polizia Giudiziaria dovrà portare a conoscenza del Pubblico Ministero, immediatamente, anche in forma orale, una notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, anche qualora la parte offesa non voglia formalizzare la denuncia, al fine di scongiurare ritardi che possano precludere l’adozione di misure e provvedimenti urgenti a tutela della vittima e l’acquisizione di eventuali elementi probatori.

Il Pubblico Ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, dovrà escutere la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, termine prorogabile in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.

Gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

 

Articolo del:


di Maria Nicolini

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