Col trust niente arricchimento


Con il conferimento dei beni in trust, non c’è effettivo arricchimento; pertanto, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa
Col trust niente arricchimento
Proseguiamo l’analisi di alcune rilevanti pronunce di Merito, riportando la recente CTR Campania - Napoli (Sezione distaccata di Salerno), 3094/15 del 02.04.2015.
Il caso è quello di "scuola": trust immobiliare con notaio che applica l’imposta di donazione e le ipo-catastali in misura proporzionale.
Il contribuente chiede il rimborso e, contro il silenzio rifiuto, innesta il contenzioso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno dà ragione all’Ufficio e rigetta il ricorso.
Si va, allora, in Appello, dove il giudizio viene ribaltato sulla base delle seguenti principali argomentazioni.
1. In materia non vi è una disposizione specifica di ordine tributario.
2. La sentenza di Primo Grado è carente di motivazione, non affrontando il problema della natura del trasferimento e limitandosi a richiamare circolari ministeriali (atti di parte, non aventi forza di legge).
3. L’atto strumentale della traslazione è rivestito della finalità segregativa dei beni quale effetto immediato.
4. L’imposta proporzionale trova il suo fondamento nel tassare l’arricchimento - appunto - in misura proporzionale alla sua entità; ma, nel caso del trust, il trasferimento dei beni al trustee non genera arricchimento.
5. I beni transitano dal disponente al trustee, mentre l’arricchimento effettivo si verifica solo nel momento in cui tali beni vengono trasferiti ai beneficiari del trust (evento futuro e incerto).
6. Ricorrendo al principio generale dell’Ordinamento dello Stato costituito dal favor rei, si deve ritenere applicabile l’imposta minore, ossia, quella in misura fissa.

Le considerazioni che precedono appaiono assolutamente condivisibili. Peraltro, occorre rilevare che la sentenza in argomento è stata pronunciata in data 29 gennaio 2015 (ovvero, prima che fossero state pubblicate le ultime famigerate pronunce della Corte di Cassazione).
Oltre tutto, proprio a detto ultimo riguardo, la decisione qui riportata dei Giudici d’Appello campani, in premessa, precisa che non sono state tenute in alcun conto le numerosissime citazioni della precedente Giurisprudenza di Merito e che, quanto alla Giurisprudenza di Legittimità, manca un precedente perfettamente in termini.

"Non può invero sottacersi la considerazione che, di fronte a una caterva di citazioni giurisprudenziali, lo scrivente non solo teme che ce ne siano altrettante di segno opposto, ma teme altresì di confondere le poche idee chiare che è riuscito ad acquisire con le proprie forze, ossia ragionando con la propria testa, dalla lettura attenta del testo di legge e dai principi generali vigenti".
Questo Giudice campano ha tutta la nostra solidarietà e la sua decisione, a nostro modesto avviso, merita la massima diffusione.

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di Dr. Paolo Soro

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