Collaudo statico: quando si sostituisce col certificato di idoneità statica?

Il collaudo statico è stato introdotto con la Legge 1086/1971 e reso esecutivo in data 05 gennaio 1072; lo stesso stabiliva che le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e le opere a struttura metallica debbano essere sottoposte a collaudo statico.
La normativa che ora disciplina la procedura per il rilascio del Certificato di Collaudo statico, per opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica è il Testo Unico DPR 380/2001 - articolo 67.
Come ci si deve comportare quando un’opera realizzata dopo il 1972 è sprovvista di collaudo statico [necessario per ottenere l’agibilità dell’immobile], in quanto, detta norma, non contempla minimamente, neppure nel capitolo relativo agli abusi edilizi e all’accertamento di conformità in sanatoria, la certificazione di idoneità statica?
La presente descrizione, oltre ad una breve disanima delle procedure attinenti il rilascio del Collaudo statico, riporta le possibili procedure per certificare l’idoneità statica di strutture sprovviste di collaudo.
Disciplina delle opere in c.a. normale e precompresso e a struttura metallica:
DPR 380/2001- art. 64-65-66-67-68.
Come punto di partenza si richiama il DPR 380/2001: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
La procedura da seguire per ottenere il certificato di collaudo statico di un’opera strutturale è la seguente.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore al servizio Opere Civili “Sportello cementi armati” della Provincia [sono presenti minime differenze, più di forma che di sostanza, tra la procedura della Provincia di Trento, dove opero, e quella nazionale].
Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Contestualmente alla denuncia, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello, l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante che il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
Alla denuncia deve essere allegato il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista e dal direttore dei lavori, dal quale risulti in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite e la relazione illustrativa con evidenziate le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Lo sportello dell’Ufficio cementi armati, restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti, che nel corso dei lavori si intendano introdurre, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione.
A struttura ultimata, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori consegna al collaudatore in duplice copia, la relazione a struttura ultimata dell’opera, esponendo:
• i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali;
• l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in due copie che deposita allo sportello “Ufficio cementi armati”.
Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni.
Casi particolari
Quando non esiste il committente e il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche, da complessità esecutive dell'opera, oppure, in certi casi, quando alcune parti strutturali, con il proseguo dei lavori, non sono più ispezionabili, controllabili o collaudabili.
Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica [D.M. 17 gennaio 2018 - punto 8.4.1], il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori con l’attenzione che, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Mancanza del collaudo statico per interventi avvenuti tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008!
Si espone una breve cronistoria sul collaudo di opere:
• Per gli interventi su edifici realizzati anteriormente al 19 aprile 1940, va redatta dichiarazione di idoneità statica;
• Per gli interventi realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1072, è necessario presentare il certificato di collaudo statico ai sensi del Regio Decreto 2229/1939 o in alternativa, certificato di idoneità statica;
• Per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008, serve il certificato di collaudo statico ai sensi della legge 1086/1971;
• Per gli interventi realizzati dopo il 5 marzo 2008, è necessario il certificato di collaudo ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008.
Dopo il 5 gennaio 1972 non è, quindi, possibile produrre “ex post” il certificato di idoneità statica dell’opera già realizzata, in quanto, la procedura dettata dalla legge n°1086/1971 (art. 1-6-7) è strettamente legata ai tempi del cantiere.
Come procedere quindi in mancanza di collaudo statico?
Dal 05 gennaio 1972, lo scopo principale della legge, è la certificazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile dal punto di vista statico e in certi casi anche antisismico.
Questo tema è comparso la prima volta con l’art.35 della L.P.47/85 in cui fu stabilito che se l’opera abusiva superava il limite di 450mc, si doveva presentare una perizia giurata sullo stato delle opere redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Lo stesso articolo disponeva che per la certificazione di idoneità statica, il Ministero dei Lavori pubblici emanasse un apposito decreto, relativo agli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle leggi antisismiche e normative tecniche allora vigenti [L.1086/71 - L.64/74 - L.219/1981].
Il provvedimento fu emanato con D.M. 15/05/1985 e si intitolava:“Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive”.
La normativa prevedeva una serie di accertamenti e indagini da svolgere al fine di rilasciare la certificazione di idoneità statica.
Dall’anno 1985 in poi, non era più possibile certificare, dal punto di vista statico, un edificio sprovvisto di collaudo, ben sapendo che questo problema emerge costantemente nel momento in cui gli immobili debbano dotarsi di nuova agibilità.
A questo punto sono entrate in campo le Regioni e le Province che con diverse norme hanno colmato il vuoto legislativo nazionale. Nello specifico, in Provincia di Trento, l’Ordine degli ingegneri, rilevato che non è possibile applicare i principi della legge 1086/1971 per attestare il rispetto dei requisiti statici per gli interventi realizzati dopo il 05 gennaio 1972, ha prodotto uno studio che ha condotto alla elaborazione delle “Linee guida per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica” che definisce i contenuti minimi per la elaborazione del documento di certificazione statica, propedeutico al rilascio del certificato di agibilità di un edificio.
Per la certificazione di idoneità statica si deve quindi incaricare un professionista tecnico, che deve compiere una serie di adempimenti che si possono così sintetizzare: ricognizione documentale; controllo dei materiali; verifiche dimensionali; prove di carico pregresse ed eventualmente nuove; estensione delle verifiche a tutti gli interventi localizzati; valutazione e verifica dei particolari costruttivi.
La pubblica amministrazione, accetta quindi la prassi che la Certificazione di idoneità statica, possa essere applicata in luogo del collaudo statico per gli immobili che ne sono sprovvisti.
Si pone tuttavia un dilemma con due scenari:
- la Pubblica amministrazione (o legislazione provinciale/regionale) decide di applicare come prassi discrezionale l’equiparazione del certificato di idoneità statica al collaudo statico perché ritiene equipollenti i contenuti sostanziali e medesimi i valori di efficacia.
- la Pubblica amministrazione si attiene alla disposizione letterale dell’ordinamento, mantenendo netta la distinzione tra i due criteri, senza procedere a estensioni interpretative in favore del cittadino, evitando così, di creare possibili condizioni di inefficacia postuma di ceti provvedimenti amministrativi, con relative responsabilità e danni da ambo le parti.
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