Collocamento dei lavoratori in mobilità


Nuova disciplina dal 1° gennaio 2017
Collocamento dei lavoratori in mobilità
La legge n. 92/2012, c.d. legge Fornero, ha disposto, fra le altre, l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle norme che disciplinano le liste di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
L’INPS ha chiarito che i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria atteso che l’iscrizione nelle liste decorrerebbe, secondo la vigente normativa, dal giorno successivo alla data di licenziamento, ossia dal 1° gennaio 2017.
I suddetti lavoratori, conseguentemente, potranno beneficiare, laddove ricorrano i presupposti di legge, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (NASpI), ancorché la cessazione del rapporto di lavoro sia conseguenti ad una procedura di licenziamento collettivo.
Deve ritenersi, quindi, che l’’intervento legislativo abbia interessato sostanzialmente l’ammortizzatore sociale collegato alla procedura di mobilità, non tanto la procedura al medesimo sottesa.
L’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità, infatti, è stato modificato mediante la sostituzione del termine "mobilità" con l’espressione licenziamento collettivo, sebbene la rubrica dell’articolo sia rimasta invariata (Procedura per la dichiarazione di mobilità).
Questo comporta che a decorrere dal 1° gennaio 2017 tutti lavoratori il cui rapporto sia terminato a seguito di procedure di licenziamento collettivo di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, riceveranno l’indennità di disoccupazione così come disciplinata dalla assicurazione sociale per l’impiego e non più l’indennità di mobilità.
A decorrere al 1° gennaio 2017, oltre al venir meno della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, sono, inoltre, espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Sul punto l’Inps ha precisato che gli incentivi attualmente in vigore, per l’anno 2016, si applicano alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Per meglio chiarire il concetto, l’Inps nella circolare n. 137/2012, ha proposto i seguenti esempi:
non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il 1 gennaio 2017, anche se il lavoratore è stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016;
se il datore di lavoro assume il 1 ottobre 2016 a tempo determinato per 6 mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto, stipulata dal 1/1/2017, non potrà più applicarsi l’incentivo previsto dall’abrogata disposizione.
C'è quindi tempo solo sino al 31 dicembre 2016 per usufruire degli incentivi su assunzioni, proroghe o trasformazioni di lavoratori in mobilità


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di Avv. Domenico D'Amato- Legnano (MI)

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