Colpa grave in caso di perdita parziale di carico
Caprile e Associati ottiene ragione dal Tribunale di Milano sulla configurazione della colpa grave anche in caso di perdita parziale di carico
Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 05 agosto 2015 che definisce una causa
instaurata nel febbraio del 2012 dallo studio Caprile e Associati.
La domanda riguardava l’opposizione alla pretesa di far ricadere sul sub-vettore la colpa per il parziale smarrimento di merce di cui, tuttavia, non era stata dimostrata la responsabilità.
La convenuta vettrice, infatti, non è stata in grado di fornire indicazioni di qualsiasi genere in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la perdita parziale si era o poteva essersi verificata né in ordine alle modalità di accadimento della medesima, mentre l’attrice aveva evidenziato l’esistenza di una serie di incongruenze e di discrepanze nei movimenti effettuati dalla motrice usata dal sub-vettore per il trasporto che non sono state nemmeno contestate ex adverso.
Il Tribunale, negando il diritto della convenuta di potersi avvalere della limitazione della propria responsabilità sancita ex lege, ha così stabilito che «...L’onere di fornire la prova della ricorrenza, nei termini predetti, delle condizioni di legge per l’esclusione della limitazione di responsabilità del vettore [...] incombe alla parte che se ne vuole avvantaggiare invocando il superamento del limite di responsabilità. Ritiene questo giudice che si debba pervenire all’affermazione della ricorrenza della colpa grave in capo al vettore sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo...».
La società convenuta è stata, quindi, condannata al pagamento integrale dell’indennizzo assicurativo che la compagnia aveva liquidato all’assicurato, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite.
Questa sentenza conferma l’orientamento del Tribunale di Milano già espressioni altre due occasioni, nel 2009 e nel 2014.
Per la prima volta, con questa decisione, un Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa grave presunta del vettore anche nel caso in cui la riconsegna a destino delle merci da trasportare era comunque avvenuta ed il vettore era, dunque, risultato gravemente inadempiente ma solo con riguardo alla perdita parziale (e non totale) delle merci che gli erano state affidate.
instaurata nel febbraio del 2012 dallo studio Caprile e Associati.
La domanda riguardava l’opposizione alla pretesa di far ricadere sul sub-vettore la colpa per il parziale smarrimento di merce di cui, tuttavia, non era stata dimostrata la responsabilità.
La convenuta vettrice, infatti, non è stata in grado di fornire indicazioni di qualsiasi genere in ordine alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la perdita parziale si era o poteva essersi verificata né in ordine alle modalità di accadimento della medesima, mentre l’attrice aveva evidenziato l’esistenza di una serie di incongruenze e di discrepanze nei movimenti effettuati dalla motrice usata dal sub-vettore per il trasporto che non sono state nemmeno contestate ex adverso.
Il Tribunale, negando il diritto della convenuta di potersi avvalere della limitazione della propria responsabilità sancita ex lege, ha così stabilito che «...L’onere di fornire la prova della ricorrenza, nei termini predetti, delle condizioni di legge per l’esclusione della limitazione di responsabilità del vettore [...] incombe alla parte che se ne vuole avvantaggiare invocando il superamento del limite di responsabilità. Ritiene questo giudice che si debba pervenire all’affermazione della ricorrenza della colpa grave in capo al vettore sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo...».
La società convenuta è stata, quindi, condannata al pagamento integrale dell’indennizzo assicurativo che la compagnia aveva liquidato all’assicurato, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite.
Questa sentenza conferma l’orientamento del Tribunale di Milano già espressioni altre due occasioni, nel 2009 e nel 2014.
Per la prima volta, con questa decisione, un Tribunale ha ritenuto sussistente la colpa grave presunta del vettore anche nel caso in cui la riconsegna a destino delle merci da trasportare era comunque avvenuta ed il vettore era, dunque, risultato gravemente inadempiente ma solo con riguardo alla perdita parziale (e non totale) delle merci che gli erano state affidate.
Articolo del: