“Colpa medica e diagnosi differenziale”
Tra i doveri precauzionali imposti al medico in casi dubbi c`è la cosiddetta diagnosi differenziale
Nell'ambito dell'attività medica è alquanto frequente che il quadro sintomatologico del paziente sia comune a differenti patologie. In tali ipotesi, il medico dovrà eseguire la c.d. diagnosi differenziale, ossia quella particolare indagine che consiste in un procedimento di esclusione delle possibili malattie alternative fino ad individuare quella di cui è affetto il paziente. Tale metodologia diagnostica è applicabile in diverse branche di specializzazione e interessa pertanto svariate tipologie di medici specializzati. Nello specifico, il caso riguarda un responsabile del pronto soccorso ospedaliero che, dinanzi ad un paziente ricoverato a causa di un dolore toracico, si era limitato a fare un elettrocardiogramma e ne aveva disposto la dimissione con diagnosi da torocoalgia conseguente a esofagite da reflusso. All'imputato era stato contestato di non aver tenuto il paziente in osservazione al fine di effettuare ulteriori accertamenti, dato che il paziente, affetto da grave malattia cardiaca, era poi morto al momento del secondo ricovero. Il giudice di prime cure aveva condannato l'imputato per omessa diagnosi differenziale, cioè per non avere, in presenza di sintomi costituenti espressione di possibili diverse patologie, adeguatamente e scrupolosamente condotto tutti gli esami e accertamenti necessari per escludere le patologie astrattamente riconducibili ai sintomi, sino a giungere all'individuazione della reale causa degli stessi. A seguito dell'assoluzione in grado d'appello, motivata sulla base dell'assenza del nesso di causa tra condotta omissiva ed evento, e del successivo ricorso proposto dalle parti civili, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. La condotta omessa, la cui relazione causale con il decesso del paziente sarà oggetto di valutazione da parte del giudice di rinvio, è stata riconosciuta come doverosa "perché pacificamente corrispondente alle linee guida accreditate presso la comunità scientifica, anche in funzione della verifica della possibilità per il medico, a seguito del ricovero e all'effettuazione degli specifici accertamenti ed esami di laboratorio e strumentali suggeriti dalle linee guida, di effettuare una diagnosi differenziale e così intervenire in modo adeguato ed eventualmente risolutivo in relazione alla patologia assunta quale causa del decesso" (Cass. pen., sez. IV, n. 35528/15). Nel caso in esame, quindi, la Cassazione ha preso in considerazione la metodologia della diagnosi differenziale ritenendola espressamente doverosa per una corretta individuazione della patologia. Può così ritenersi nuovamente affermata, seppure in obiter dictum, la rilevanza della diagnosi differenziale tra i doveri precauzionali imposti al medico a tutela della salute del paziente.
Studio Legale avv. Olindo Paolo PREZIOSI
Studio Legale avv. Olindo Paolo PREZIOSI
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