Colpa medica ed accertamento del nesso causale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE , sent. n.9457/13

La vicenda in esame, vede imputati i medici di una casa di cura che, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, avendo prescritto entrambi una terapia farmacologica non corretta, avevano cagionato la morte del paziente. Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito avevano correttamente applicato i criteri di verifica dell'esistenza della causalità giuridica tra la condotta colposa contestata e l'evento mortale - anche attinenti al giudizio contro fattuale - escludendo la sussistenza della responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. Del resto, i periti di ufficio avevano ragionevolmente escluso che i trombi rilevanti erano stati originati dalla zona d'intervento; da ciò il convincimento che l'intervento chirurgico, in se stesso, non era stato alla base della formazione dei trombi medesimi e che la sospensione della somministrazione dei medicinali prescritti dai due medici aveva, al più, determinato una maggiore resistenza di un trombo già presente, ma non aveva inciso sulla formazione dello stesso. Pertanto, il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, immune da vizi logici, appare conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Franzese), in forza del quale "Nello specifico settore dell'attività medico-chirurgica, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva e ciò non in forza di un mero coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, ma secondo un "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica", con l'effetto che "il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo" determina la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio".
Studio Legale Avv. Olindo Paolo PREZIOSI
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