Colpa medica: limiti alla responsabilità penale


Non è punibile il sanitario per imperizia nella fase esecutiva di interventi medici basati su linee-guida corrette e adeguate
Colpa medica: limiti alla responsabilità penale
La riforma sanitaria Gelli (l. 24/17) ha portato immediatamente a dubbi interpretativi e sentenze discordanti nella giurisprudenza penale.

Il dubbio è sorto dalla lettura dell'art. 590sexies c.p., introdotto con la riforma di quest'anno, secondo cui: "qualora l'evento [morte o lesioni colpose] si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto".

Il problema che si è dovuto affrontare è: com'è possibile concepire una responsabilità penale, seppur per colpa lieve, nel caso in cui il medico si sia attenuto alle linee-guida posto che l'attenersi alle linee-guida dovrebbe essere sinonimo di perizia e di rispetto delle regole dell'arte?

Già da prima della riforma del 2017, la giurisprudenza aveva chiarito che le linee-guida di per sé non sono sufficienti a escludere la colpa medica poiché hanno rilievo solo quelle dettate a scopo terapeutico-curativo (non quelle stabilite per ragioni economiche e di risparmio di spesa), che siano concretamente adatte al caso concreto, con obbligo per il sanitario di discostarsi da esse nel caso in cui ciò fosse necessario per la miglior cura del paziente.

In applicazione della citata legge, la Cassazione ha di recente fornito una chiave di lettura della riforma: 1. la ratio è quella di favorire l'attività medica riducendo l'area penalmente rilevante con l'introduzione di una causa di non punibilità (non una scusante rilevante sotto il profilo della colpevolezza); 2. sia la colpa lieve sia la colpa grave rientrano nell'applicazione dell'art. 590sexies c.p., ma in relazione alla sola imperizia.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha cercato di utilizzare un approccio pratico e di contestualizzare in concreto l'operatività della causa di non punibilità, superando l'annosa diatriba sulla rilevanza in ambito penalistico dei concetti di colpa grave e colpa lieve.

In particolare, ha concluso che l'unico ambito in cui l'imperizia del sanitario ha rilevanza penale è quella della scelta di linee-guida inadeguate, a prescindere dal fatto che tale imperizia sia dovuta a colpa lieve o colpa grave.

Dunque, non risponde penalmente il sanitario per imperizia nella fase esecutiva dell'intervento e delle linee-guide correttamente e adeguatamente scelte.

Se il sanitario è stato imperito nell'esecuzione di un intervento che era di per sé adeguato al caso di specie, potrà rispondere solo in sede civile, risarcendo il danno al paziente o ai suoi familiari.

Alla luce del recente arresto della Suprema Corte, si può così schematizzare l'operatività dell'art. 590sexies c.p.:

scelta di linee-guida errate: imperizia penalmente rilevante;
scelta di linee-guida non concretamente adeguate: imperizia penalmente rilevante;
errore nell'esecuzione dell'intervento sulla base di linee-guida adeguate: nessuna imperizia penalmente rilevante.

Và da sé che il ragionamento della Cassazione è limitato all'operatività della norma citata e resta inteso che qualora, invece, la scelta di linee-guida inadeguate o concretamente inadatte e/o l'errore nella fase esecutiva dell'intervento siano dovuti a negligenza o imprudenza, la responsabilità penale del sanitario sussiste a pieno e la causa di non punibilità commentata non opera.

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di Avv. Paolo Pollini

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