Come acquistare un nuovo macchinario 4.0 pagandolo la metà


La Legge di Bilancio 2021 ha previsto incrementi del credito d'imposta concesso sugli acquisti di beni strumentali nuovi. Ecco la guida dettagliata dell'agevolazione
Come acquistare un nuovo macchinario 4.0 pagandolo la metà

In questo periodo così incerto è normale avere il dubbio se acquistare o meno un nuovo macchinario, oppure semplicemente acquistare dell’attrezzatura particolare, innovativa, tecnologicamente avanzata per l’attività.

Ma se non si ha il coraggio di investire per migliorarsi, difficilmente si potrà crescere o semplicemente uscire da questa crisi.

Se continuiamo ad usare lo stesso automezzo che richiede manutenzioni frequenti, o se utilizziamo attrezzatura obsoleta come quel pc che richiede ore ad accendersi e poi si blocca definitivamente appena inviata la prima fattura, rischiamo soltanto di perdere tanto tempo e denaro.

Per aiutare gli imprenditori che vogliono migliorarsi ed investire su nuovi strumenti la Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha ampliato la disciplina del credito d’imposta per gli acquisti di beni strumentali nuovi, modificando le percentuali di credito concesso derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.
Ma vediamo nel dettaglio questa agevolazione.

 

 

 

Chi sono i beneficiari?

Il comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 individua i beneficiari del credito d’imposta tutte le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il credito si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Ne sono ESCLUSE:
•    le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
•    le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Da ricordare che la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 


Quali sono gli investimenti agevolabili?

Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali NUOVI strumentali all'esercizio d'impresa.

Ne sono ESCLUSI:
•    veicoli e altri mezzi di trasporto (autovetture) di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
•    beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
•    fabbricati e costruzioni;
•    beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015 ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento);
•    i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 


Qual è la misura del credito concesso?

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
•    investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di 2 milioni di euro;
•    investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’art.18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La misura del credito d’imposta, scende al 6% per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto:
•    nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
•    nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
•    nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta scenderà nelle misure di:
•    nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
•    nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
•    nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 


Come e quando utilizzare il credito?

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, oppure a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

La legge di Bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’UNICA quota annuale.

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, tuttavia non è ancora presente il decreto attuativo per effettuare tale comunicazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo ed il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Mentre la mera sostituzione del bene non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario.

Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

 


Quale documentazione devo conservare?

Le aziende che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.

In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

 

Articolo del:


di Anna Rita Andreello

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse