Come aprire un centro di fisioterapia
Apertura di un centro di fisioterapia e riabilitazione in forma societaria nella regione Lazio

La normativa cui fa riferimento la Regione Lazio è la nota dell’Assessorato alla Sanità prot. n. 7630 del 21-10-1998, e la successiva nota prot. n. 2911 del 30-04-1999 che detta la normativa da seguire. L’apertura di un centro di Fisioterapia richiede esclusivamente la comunicazione preventiva dell’inizio attività (C.I.A. o DIA - Denuncia d'Inizio Attività) depositata presso la ASL dove è ubicato il Centro. Nessuna autorizzazione deve essere preventivamente richiesta alla ASL competente per territorio che, comunque, procederà a posteriori ad eseguire i controlli inerenti i requisiti di agibilità, igiene e sicurezza dei locali dove è situato lo studio professionale. Alla D.I.A. vanno allegati il Titolo abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista, la Planimetria e la Destinazione d'Uso dei locali ed altro. Occorre allegare alla D.I.A. una relazione tecnica, redatta da un geometra, architetto o ingegnere iscritti all'albo, attestante l'agibilità dei locali, la sicurezza e la conformità dell'impiantistica elettrica e termoidraulica alle vigenti normative, nonché la messa in regola in materia di barriere architettoniche.
La società deve esercitare l’attività sotto la supervisione di un Direttore Tecnico rappresentato da un Professionista abilitato quindi:
* Laureato in Fisioterapia;
* Persona che abbia un Titolo di Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all'articolo 4 comma 1 della legge 42/99, al D.M. del 27 Luglio 2000 ed all'articolo 1 comma 10 della legge 1/02. Con l’entrata in vigore della Legge n. 251 del 10 agosto 2000, per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessario ottenere il diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed istituito dal D.M. 270/04.
* Medico Osteopata con due titoli separati, una laurea in Medicina e un diploma equipollente a quello del fisioterapista o un diploma di Osteopatia post-laurea.
La figura del preposto non deve far parte della società, ma deve essere esterna ad essa, in quanto la funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualifica di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
L’altro requisito per lo svolgimento dell’attività consiste nella Destinazione d'Uso dei locali. Infatti si deve trattare di un immobile uso Ufficio e deve godere della agibilità, deve rispettare le norme sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, nonché quelle specifiche per gli ambienti in cui vengono svolte attività sanitarie; deve altresì avere una impiantistica elettrica e termoidraulica conforme alle vigenti normative, nonché la messa in regola in materia di barriere architettoniche.
Il Centro di Fisioterapia non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio.
La società deve esercitare l’attività sotto la supervisione di un Direttore Tecnico rappresentato da un Professionista abilitato quindi:
* Laureato in Fisioterapia;
* Persona che abbia un Titolo di Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all'articolo 4 comma 1 della legge 42/99, al D.M. del 27 Luglio 2000 ed all'articolo 1 comma 10 della legge 1/02. Con l’entrata in vigore della Legge n. 251 del 10 agosto 2000, per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessario ottenere il diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed istituito dal D.M. 270/04.
* Medico Osteopata con due titoli separati, una laurea in Medicina e un diploma equipollente a quello del fisioterapista o un diploma di Osteopatia post-laurea.
La figura del preposto non deve far parte della società, ma deve essere esterna ad essa, in quanto la funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualifica di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
L’altro requisito per lo svolgimento dell’attività consiste nella Destinazione d'Uso dei locali. Infatti si deve trattare di un immobile uso Ufficio e deve godere della agibilità, deve rispettare le norme sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, nonché quelle specifiche per gli ambienti in cui vengono svolte attività sanitarie; deve altresì avere una impiantistica elettrica e termoidraulica conforme alle vigenti normative, nonché la messa in regola in materia di barriere architettoniche.
Il Centro di Fisioterapia non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge 175/92 ed al D.M. 657/94, va richiesta al Sindaco competente per territorio.
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